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Indici della Rassegna

Titolo
TERMINE SEMESTRALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Lazio, sent. gennaio 2007)
Testo
Riferimento Giurisprudenziale:
- Tar Lazio, Roma, sez. III – bis, sent. 8 gennaio 2007, n. 32

Il Fatto
Un professore nonché Preside di una scuola media, colpito da improvviso malore a metà anno scolastico, veniva ricoverato presso l’ospedale ove riceveva la diagnosi di “infarto miocardio in sede inferiore”.
Trascorso il periodo di convalescenza per la ricostituzione delle energie fisiche, il professore riprese servizio nel mese di giugno allorché era cessata l’attività didattica e concluse le operazioni di scrutinio.

Solo con l’inizio del nuovo anno scolastico ed in conseguenza degli impegni professionali e le connesse tensioni e responsabilità, il ricorrente fu in condizione di stabilire, anche a seguito delle risultanze dei controlli medici che segnalavano lo stato di stress, la correlazione dell’infermità con il servizio.
Di qui l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.

Il Ministero della P.I. pur riconoscendo lo stato di infermità del ricorrente come dipendente da causa di servizio, negava al professore i benefici richiesti (equo indennizzo, rimborso delle spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di aspettativa) per intempestività della domanda.

Il professore proponeva, conseguentemente, ricorso.

Il Principio
Con la sentenza in epigrafe il Tar Lazio ha precisato che “la legge (all’epoca dei fatti art. 36 del D.P.R. n. 686/1957) assegna al pubblico dipendente un termine di sei mesi per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di sevizio. Termine che decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio”.

Nella fattispecie in esame i giudici amministrativi hanno ritenuto di poter accogliere il ricorso del professore sulla base delle seguenti considerazioni.

Il ricorrente fu colpito da malattia nel mese di gennaio e rientrò in servizio nel mese di giugno ad anno scolastico concluso. Solo all’inizio del nuovo anno scolastico, cioè alla ripresa della attività didattica potè notare come l’attività del servizio pieno potesse produrre un rilevante stress sulle sue capacità fisiche.

Pertanto, hanno concluso i giudici, che il termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio andava computato dalla data di inizio del nuovo anno scolastico e non dalla data di insorgenza della malattia o dalla data di dimissione dall’ospedale atteso che il ricorrente aveva potuto avere la certezza circa la correlazione tra servizio e l’infermità che lo aveva colpito solo allorquando l’attività scolastica aveva ripreso in toto il suo normale ritmo.

Sebbene la pronuncia abbia ad oggetto fatti disciplinati da normativa ormai abrogata è da ritenere che il principio che se ne trae sia comunque attuale ed applicabile alla luce del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 avente ad oggetto il “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
 
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