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Indici della Rassegna

Titolo
Servizio idrico integrato: gestione tramite società ad integrale capitale pubblico ovvero affidamento a società a capitale misto pubblico - privato
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, 6 dicembre 2004)
Testo
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
GESTIONE TRAMITE SOCIETÀ AD INTEGRALE CAPITALE PUBBLICO OVVERO AFFIDAMENTO A SOCIETÀ A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO


Riferimenti normativi:
- Art. 113, del D.Leg.vo 267/2000 (come risultante dalla modifica integrativa apportata dal D.L. 269/2003 convertito con modifiche in legge 326/2003)

- Circolare del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 6 dicembre 2004


La circolare ministeriale, dopo aver richiamato gli elementi costitutivi e qualificanti l’affidamento in house, puntualizza che il ricorso a detto particolare modo di gestione del servizio è ammissibile solo in eccezionali e residuali ipotesi, incorrendosi – altrimenti - nella violazione dei principi di libera circolazione dei beni e servizi, trasparenza e liberalizzazione degli appalti.





Anche la durata del detto affidamento dovrà soffrire limitazioni temporali e ricondursi entro lo spazio del superamento delle “difficoltà per la messa in concorrenza del servizio”, che dovrà essere affidato in concessione a terzi, ovvero direttamente (senza gara) a società a capitale pubblico-privato previa individuazione - tramite procedimento di gara europea - del socio privato.

Limitazioni sono poste altresì relativamente ai soci: alla società possono partecipare solo enti locali (e neppure i loro consorzi) e tutti gli enti locali facenti parte dell’ambito territoriale ottimale.

La società non potrà operare al di fuori del detto ambito per essere diretta alla mera gestione del servizio idrico integrato del determinato territorio.

La indicata modalità gestionale “non rappresenta una reale esternalizzazione della gestione, ma un modello organizzativo per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”.





Laddove la scelta si diriga verso l’affidamento del servizio a società partecipata dovrà essere, comunque, osservata la normativa di cui all’art. 113 del citato T.U..


A) Il Socio privato deve essere obbligatoriamente scelto tramite gara ad evidenza pubblica, garantendo il confronto concorrenziale a tutela dei principi di buon andamento ed imparzialità, almeno in detta fase.

B) Nella società mista il socio privato deve avere requisiti di capacità tecnica, tecnico-gestionale e finanziaria acciocché gli enti locali possano avere garantita la gestione del servizio secondo criteri imprenditoriali, supportati e confortati da soggetti a ciò qualificati.

C) I criteri di ammissione e di valutazione delle offerte sono già indicati nella circolare dello stesso ministero emessa il 22.11.2001, esplicitamente richiamata, consentendosi, però, l’efficacia del procedimento anche in presenza di una sola offerta valida.






D) Il socio privato deve essere scelto, comunque, contestualmente alla costituzione della società, ovvero antecedentemente ad essa.
Chiaro che solo laddove vi sia stato un momento di concorrenzialità nella scelta del socio, può consentirsi, di rimando, l’affidamento diretto del servizio, incorrendosi, altrimenti, nella violazione dei principi comunitari di parità di trattamento e di tutela della concorrenza.

E) Nell’ipotesi in cui detta procedura risulti omessa, la società è soggetta alla decadenza di cui al comma 15-bis dell’art. 113 del T.u. (come integrato e modificato).

F) Il socio privato deve possedere “quote di rilievo sostanziale sia in termini qualitativi, che quantitativi”, dovendo garantire l’apporto di un “valore aggiunto a vantaggio della funzionalità della società di gestione”.

[a cura dell'Avv. M. Teresa Stringola]




Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 20 dicembre 2004
 
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