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Indici della Rassegna

Titolo
Minimi tariffari per ingegneri e architetti relativi ad incarichi professionali per opere pubbliche
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanze 22 settembre 2004, nn. 6185 e 6186)
Testo

? Il principio
Rimangono efficaci, seppur dopo le sentenze del Tar Lazio (6652 e 7067 del 2002) le tariffe di cui al D.M. 4 aprile 2001.

Le due ordinanze segnalate - dello stesso tenore e valenza - si esprimono sulla permanenza dell'applicabilità del contenuto del decreto ministeriale del 4 aprile 2001 ma, sospendendo il giudizio di appello (avverso la sentenza del Tar Veneto, Venezia, sez. I, sent. 2653/2003) rinviano gli atti alla Corte Costituzionale per palese incostituzionalità della norma.

Il Consiglio di Stato già nell'ottobre 2003 si era espresso per la vigenza del contenuto del decreto ministeriale per la salvezza operata dalla legge 166/2002, rigettando la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento del giudice territoriale.

Reputa il Supremo consesso che la disposizione dell'art. 17, comma 12 - ter della legge 109/1994, coma risulta a seguito della modifica introdotta dalla legge 166/2002, con il rinvio al D.M. 4 aprile 2001 ha prodotto l'effetto di far assurgere a legge il contenuto sostanziale del decreto ministeriale, con conseguente sottrazione di detto contenuto alla censura operata dal Tar del Lazio con sentenza 6552/2002.

La formulazione dell'art. 17 citato, laddove stabilisce che vanno applicate le tariffe del D.M., richiama il contenuto (le disposizioni) dell'atto regolamentare e non il contenitore, ossia la forma del provvedimento. Infatti, solo con l'attribuzione della valenza legislativa alle tariffe si sarebbe potuto consentire di impedire che gli effetti della sentenza potessero riversarsi su di esse.

Nessun dubbio, quindi, che le disposizioni del D.M. siano vigenti e producano effetti, operando "alla stregua della normativa" e fissando il minimo inderogabile in materia di compensi professionali degli ingegneri e degli architetti.

Ma, proprio l'aver attribuito efficacia legislativa alla norma consente, oggi, di poter sollevare eccezioni di illegittimità costituzionale per evidenti ragioni di irragionevolezza.

Se è evidente che la volontà del legislatore era chiaramente indirizzata ad evitare gli effetti dell'annullamento giurisdizionale, è vero anche che è mancata la valutazione degli interessi in gioco e la - segnalata - necessità di correzione degli evidenziati errori in cui si era incorsi con - e per - l'emanazione del detto decreto.

A ciò aggiungasi che l'attribuzione della valenza di legge alle norme regolamentari non è stata affiancata dalla previsione di una limitazione temporale della loro efficacia al fine di ricondurre in ambiti plausibili la trasformazione in legge del contenuto di un atto di fonte secondaria, nè si è sentita la necessità di motivare la particolare ed inusuale scelta.

Dette omissioni e carenze sono elementi tali da imporre al giudice della legge l'esame della normativa per la palese assenza di ogni ipotesi di ragionevolezza e congruità.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 24 settembre 2004
 
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