Indici della Rassegna
Titolo
GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO (IN SEDE GIURISDIZIONALE OD IN VIA DI AUTOTUTELA) DELLA GARA
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006; TRGA, sent. gennaio 2007)
Testo
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un ampio dibattito in merito alle conseguenze giuridiche che subisce il contratto già stipulato laddove si pervenga allâannullamento del provvedimento conclusivo del procedimento di gara.
Il giudice amministrativo territoriale, seguendo il prevalente orientamento del Consiglio di Stato, perviene ad abbracciare la tesi della âcaducazione automaticaâ e quindi il principio dellâinefficacia del contratto per carenza del necessario presupposto della fase di evidenza pubblica della scelta del contraente.
Infatti il contratto, seppur efficace al momento della sua esistenza diventa inefficace per intervenuta ragione, esterna al rapporto, di interessi giuridici di rango superiore rispetto allâinteresse privato.
Lâinefficacia successiva, parimenti alla nullità successiva, agisce retroattivamente, ma nei limiti delle situazioni soggettive già consolidatesi fino alla domanda giudiziale finalizzata allâemanazione della sentenza dichiarativa dellâinefficacia, nonché delle prestazioni già in ipotesi eseguite.
La sentenza così demolitoria è il giusto presupposto per la formulazione della domanda di risarcimento del danno laddove sussistenti gli elementi costitutivi dellâillecito: colpevolezza, danno ingiusto e nesso di causalità tra il comportamento e lâevento dannoso.
Poiché nei confronti del soggetto non aggiudicatario, ma risultato vittorioso in sede giurisdizionale, non sempre è possibile lâesecuzione in forma specifica (affidamento del contratto), si procede al risarcimento per equivalente, di talchè la determinazione del nocumento va operata tenendo a base la mancata aggiudicazione, definendo lâomesso presumibile utile.
Per tale effetto occorre, secondo lâormai consolidato orientamento e criterio interpretativo, richiamare il disposto dellâart. 345 della legge 2248/1865 all. F e art. 37 septies L. 109/1994.
Ma tenuto conto che a fronte delle spese sostenute per lâapprontamento dei lavori, nellâipotesi di mancata aggiudicazione, potrà definirsi una decurtazione rispetto allâusuale 10%, da definirsi sullâimporto offerto in sede di gara.
2 â Lâampio dibattito che si è sviluppato circa il titolo giuridico cui ascrivere la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione degli interessi legittimi pretensivi non ha ancora trovato conclusione residuando lâoscillazione tra un modello risarcitorio riconducibile allâillecito aquiliano ed il modello che si richiama alla violazione degli obblighi di protezione che gravano sulla amministrazione pubblica, ossia del canone di correttezza nel contatto sociale qualificato.
Il Supremo Consesso reputa più corretto richiamarsi alla responsabilità precontrattuale richiamando il disposto degli artt. 1337 e 1338 del c.c., seppur dopo aver richiamato le proprie precedenti posizioni critiche sul presupposto dellâinapplicabilità al controllo di legalità dellâazione amministrativa dei principi di correttezza e buona fede reputandosi questi, quali canoni per la risoluzione di conflitti intersoggettivi di natura privatistica.
In realtà i detti canoni, ben e correttamente, sono riferibili alle attività della pubblica amministrazione alla cui osservanza è tenuta nel rispetto del dovere primario garantito dallâart. 2043 del c.c.
Lâannullamento dellâaggiudicazione e conseguentemente del contratto portano alla legittima richiesta - da parte anche del soggetto già aggiudicatario e già soggetto di diritto privato per aver stipulato il necessario contratto - del danno risarcibile, che nellâipotesi di responsabilità precontrattuale (mancata stipula del contratto ovvero sua inefficacia), è rappresentato dallâinteresse negativo ossia dalle spese inutilmente sopportate per la partecipazione e le perdite di occasioni di stipula di altri contratti, parimenti vantaggiosi, a cui ha dovuto rinunciare per il già intercorso rapporto con lâamministrazione risultata poi, di fatto, autrice di comportamento illegittimo.
La determinazione dellâeffettivo danno è rimessa alle parti in contraddittorio, pur sulla scorta del principio statuito dal decidente.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 15 febbraio 2007
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