Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia â Milano, sez. II â sent. 7 febbraio 2007 n. 193
Riferimenti Normativi:
- Art. 1467 del Codice Civile
- Art. 822-831 del Codice Civile
- Legge n. 126 del 1958
- D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada)
Il Fatto
La società ricorrente, attuale proprietaria di unâarea sita nel Comune di Milano e denominata piazzetta Umberto Giordano, espone che sulla medesima, in forza di convenzione del 1941 stipulata tra lâallora proprietaria ed il Comune stesso, grava una servitù di pubblico passo e di posteggio ad esclusivo favore di questâultimo. La società propone ricorso al TAR chiedendo che venga dichiarata nulla la convenzione, per aver imposto una servitù senza prevedere alcun indennizzo in favore del proprietario espropriato. In via subordinata, chiede la risoluzione della convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 del C.c., nella parte in cui pone a carico della proprietaria i relativi obblighi manutentivi. In via ulteriormente subordinata, chiede che venga interpretata la convenzione nel senso di ritenere a carico del privato proprietario i soli obblighi di manutenzione ordinaria, ed infine, poiché attribuisce al Comune di Milano la proprietà dellâintercapedine esistente lungo un lato della piazzetta, la ricorrente, chiede la restituzione delle spese sostenute per la manutenzione e pulizia della stessa.
Si costituisce in giudizio il Comune di Milano, eccependo lâinammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, con riguardo allâazione di nullità ed a quella di risoluzione, nonché lâinfondatezza sia della domanda di accertamento del contenuto degli obblighi manutentivi, sia della domanda di condanna alla refusione delle spese sostenute.
Il Principio
âLa legittimazione e lâinteresse a pretendere un eventuale indennizzo, per lâimposizione del peso, non spettano alla società ricorrente, ma allâoriginaria proprietaria. Infatti, nessun danno risulta essere stato subito dallâodierna ricorrente, avendo essa acquistato il bene ad un prezzo presumibilmente inferiore, idoneo a tener conto della diminuzione di valore del bene per effetto del suo essere gravato da un peso di natura reale. Se ne deduce lâinammissibilità della domanda di declaratoria di nullità .
Passando allâesame della domanda di risoluzione della convenzione, ex art. 1467 C.c., nella parte in cui pone a carico della proprietà della piazzetta U. Giordano i relativi obblighi manutentivi, il Collegio osserva come la stessa sia da reputare inammissibile e comunque infondata. Risulta, infatti, indiscutibile che lâeccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, in base allâart. 1467 C.c., la risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata, periodica, ovvero differita, deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Essendo tale il quadro normativo di riferimento, pare evidente come gli elementi addotti dalla ricorrente a giustificazione della sua domanda di risoluzione non integrino in nessun modo quegli estremi della straordinarietà e dellâimprevedibilità da tale disposizione pretesi, e come, per lâeffetto, la domanda sia da respingere.
Venendo ora alla domanda dâaccertamento della portata degli obblighi manutentivi gravanti sulla ricorrente, è necessario richiamare la normativa vigente, in particolare, gli artt. 822-831 del c.c., la L. n. 126/1958, ed il D.Lgs. n. 285/1992, secondo la quale, per determinare il soggetto onerato della manutenzione di una strada, è necessario individuare il proprietario di questa. Non vi sono inoltre, nella convenzione, elementi dai quali si possa dedurre alcuna limitazione alla sola manutenzione ordinaria.
Infine, con riferimento alla domanda di restituzione delle spese che lâodierna ricorrente asserisce di aver sostenuto per la manutenzione e la pulizia di quella parte della piazzetta che, in base alla convenzione del 1941, appartiene al Comune di Milano, è facile replicare come di tali spese non venga fornita alcuna prova e come, per lâeffetto, la suddetta domanda sia da respingere.
Il TAR Lomabardia, così pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge.