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Indici della Rassegna

Titolo
RISOLUZIONE DI CONVENZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Argomento
Contratti
Abstract
(Tar Lombardia – Milano, sent. febbraio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia – Milano, sez. II – sent. 7 febbraio 2007 n. 193

Riferimenti Normativi:
- Art. 1467 del Codice Civile
- Art. 822-831 del Codice Civile
- Legge n. 126 del 1958
- D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada)

Il Fatto
La società ricorrente, attuale proprietaria di un’area sita nel Comune di Milano e denominata piazzetta Umberto Giordano, espone che sulla medesima, in forza di convenzione del 1941 stipulata tra l’allora proprietaria ed il Comune stesso, grava una servitù di pubblico passo e di posteggio ad esclusivo favore di quest’ultimo. La società propone ricorso al TAR chiedendo che venga dichiarata nulla la convenzione, per aver imposto una servitù senza prevedere alcun indennizzo in favore del proprietario espropriato. In via subordinata, chiede la risoluzione della convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 del C.c., nella parte in cui pone a carico della proprietaria i relativi obblighi manutentivi. In via ulteriormente subordinata, chiede che venga interpretata la convenzione nel senso di ritenere a carico del privato proprietario i soli obblighi di manutenzione ordinaria, ed infine, poiché attribuisce al Comune di Milano la proprietà dell’intercapedine esistente lungo un lato della piazzetta, la ricorrente, chiede la restituzione delle spese sostenute per la manutenzione e pulizia della stessa.
Si costituisce in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, con riguardo all’azione di nullità ed a quella di risoluzione, nonché l’infondatezza sia della domanda di accertamento del contenuto degli obblighi manutentivi, sia della domanda di condanna alla refusione delle spese sostenute.

Il Principio
“La legittimazione e l’interesse a pretendere un eventuale indennizzo, per l’imposizione del peso, non spettano alla società ricorrente, ma all’originaria proprietaria. Infatti, nessun danno risulta essere stato subito dall’odierna ricorrente, avendo essa acquistato il bene ad un prezzo presumibilmente inferiore, idoneo a tener conto della diminuzione di valore del bene per effetto del suo essere gravato da un peso di natura reale. Se ne deduce l’inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità.
Passando all’esame della domanda di risoluzione della convenzione, ex art. 1467 C.c., nella parte in cui pone a carico della proprietà della piazzetta U. Giordano i relativi obblighi manutentivi, il Collegio osserva come la stessa sia da reputare inammissibile e comunque infondata. Risulta, infatti, indiscutibile che l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, in base all’art. 1467 C.c., la risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata, periodica, ovvero differita, deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Essendo tale il quadro normativo di riferimento, pare evidente come gli elementi addotti dalla ricorrente a giustificazione della sua domanda di risoluzione non integrino in nessun modo quegli estremi della straordinarietà e dell’imprevedibilità da tale disposizione pretesi, e come, per l’effetto, la domanda sia da respingere.
Venendo ora alla domanda d’accertamento della portata degli obblighi manutentivi gravanti sulla ricorrente, è necessario richiamare la normativa vigente, in particolare, gli artt. 822-831 del c.c., la L. n. 126/1958, ed il D.Lgs. n. 285/1992, secondo la quale, per determinare il soggetto onerato della manutenzione di una strada, è necessario individuare il proprietario di questa. Non vi sono inoltre, nella convenzione, elementi dai quali si possa dedurre alcuna limitazione alla sola manutenzione ordinaria.
Infine, con riferimento alla domanda di restituzione delle spese che l’odierna ricorrente asserisce di aver sostenuto per la manutenzione e la pulizia di quella parte della piazzetta che, in base alla convenzione del 1941, appartiene al Comune di Milano, è facile replicare come di tali spese non venga fornita alcuna prova e come, per l’effetto, la suddetta domanda sia da respingere.

Il TAR Lomabardia, così pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 febbraio 2007
 
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