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Indici della Rassegna

Titolo
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UN AZIENDA AVENTE COME AZIONISTA UNICO UN ENTE PUBBLICO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lazio, sent. febbraio 2007)
Testo
Il Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori - Codacons – ha tra le sue finalità quella di agire per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti tra i quali rientra “il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e servizi” e quello “alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali ”.
La problematica che la Sentenza in epigrafe affronta è quella di verificare se tale titolarità in capo al Codacons legittima quest’ ultimo agire per l’ impugnazione di un provvedimento di nomina di un Consiglio di Amministrazione di un’ azienda – nella fattispecie l’ ANAS – il cui unico azionista è un Ente Pubblico – il Ministero delle Finanze –
Il fondamento giuridico per agire in giudizio è la titolarità di una posizione di interesse qualificato, non risontrabile nel caso in cui sia impugnato un atto riguardante l’ organizzazione di un Ente chiamato ad esercitare un servizio pubblico.

A mente dell’ art. 22 L. 241/1990 il diritto di accesso è esercitatile da tutti “i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”.
Poiché il diritto di accesso, per essere esercitato, richiede la titolarità di un interesse qualificato, la medesima normativa esclude l’ ammissibilità di qualsiasi istanza preordinata ad un controllo generalizzato all’ operato dell’ Amministrazione pubblica.
La ratio di tale disciplina è nella partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, ma tale legittimazione all’ accesso, per il Codacons deve essere valutata in rapporto ad atti idonei ad agire immediatamente sulla posizione dei consumatori, senza che l’ interesse al corretto svolgimento di un compito pubblico possa essere riferibile al medesimo.
I provvedimenti con sola valenza organizzativa non vanno ad incidere su alcuna posizione giuridicamente tutelabile, pertanto non legittimano il Codacons all’ esercizio di alcun diritto d’ accesso agli atti di nomina di componenti il consiglio amministrativo di qualsiasi azienda pubblica.
Sulla scorta di tale elaborazione il TAR Lazio ha respinto la domanda proposta dal Codacons per difetto di legittimazione attiva.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 15 febbraio 2007
 
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