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Indici della Rassegna

Titolo
OCCUPAZIONE DA PARTE DELLA P.A.
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Campania, sent. Febbraio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania – Napoli, sez. V – sent. 05 Febbraio 2007 n. 898.

Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fondo che in virtù di scrittura privata con il Comune, nel cui territorio è sito, veniva individuato come area idonea allo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani. Con la medesima scrittura, definita dalle parti “accordo”, veniva stabilito il compenso forfetario e la durata dell’occupazione. Allo scadere dei trentasei mesi, tuttavia, il Comune continuava l’occupazione, senza corrispondere alcuna somma al ricorrente.
Il Tribunale, adito dall’odierno ricorrente, dichiarava con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, “essendo la causa pretendi della domanda rappresentata dall’illecito della P.A., giacché si sarebbe verificata una occupazione usurpativa, la quale costituisce un illecito permanente della p.a. in materia di uso del territorio”.
Il proprietario del fondo propone, allora, ricorso al TAR Campania per ottenere la condanna ad ottemperare, ex art. 2932 c.c., all’obbligo di riconsegna del fondo privo dei rifiuti stoccati, oltre al pagamento di tutte le somme dovute per l’occupazione illegittima ed al risarcimento dei danni.

Il Principio
“La scrittura privata intercorsa tra le parti non è manifestazione di alcun potere autoritativo esercitato dalla pubblica amministrazione, che ha acquisito il possesso del bene con il consenso del proprietario. In tale prospettiva la sezione ritiene che la fattispecie non possa essere inquadrata nella categoria dell’occupazione usurpativa, ma anche nell’ipotesi in cui lo sia, non potrebbe ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
In tal senso si è espresso di recente il TAR Abruzzo con la sentenza n. 344 del 2006, [.... l’attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria – che si fonda sull’esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli a. 24 e 111 Costituzione, di concentrare davanti ad un unico giudice l’intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica - non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell’interesse pubblico].
In estrema sintesi può affermarsi che sussiste di certo la giurisdizione del g.o. per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa ove tale fattispecie non sia in alcun modo riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo”.

Per i motivi su esposti il TAR Campania dichiara il proprio difetto di giurisdizione.




Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 febbraio 2007
 
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