Indici della Rassegna
Titolo
OCCUPAZIONE DA PARTE DELLA P.A.
Abstract
(Tar Campania, sent. Febbraio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania â Napoli, sez. V â sent. 05 Febbraio 2007 n. 898.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fondo che in virtù di scrittura privata con il Comune, nel cui territorio è sito, veniva individuato come area idonea allo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani. Con la medesima scrittura, definita dalle parti âaccordoâ, veniva stabilito il compenso forfetario e la durata dellâoccupazione. Allo scadere dei trentasei mesi, tuttavia, il Comune continuava lâoccupazione, senza corrispondere alcuna somma al ricorrente.
Il Tribunale, adito dallâodierno ricorrente, dichiarava con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, âessendo la causa pretendi della domanda rappresentata dallâillecito della P.A., giacché si sarebbe verificata una occupazione usurpativa, la quale costituisce un illecito permanente della p.a. in materia di uso del territorioâ.
Il proprietario del fondo propone, allora, ricorso al TAR Campania per ottenere la condanna ad ottemperare, ex art. 2932 c.c., allâobbligo di riconsegna del fondo privo dei rifiuti stoccati, oltre al pagamento di tutte le somme dovute per lâoccupazione illegittima ed al risarcimento dei danni.
Il Principio
âLa scrittura privata intercorsa tra le parti non è manifestazione di alcun potere autoritativo esercitato dalla pubblica amministrazione, che ha acquisito il possesso del bene con il consenso del proprietario. In tale prospettiva la sezione ritiene che la fattispecie non possa essere inquadrata nella categoria dellâoccupazione usurpativa, ma anche nellâipotesi in cui lo sia, non potrebbe ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
In tal senso si è espresso di recente il TAR Abruzzo con la sentenza n. 344 del 2006, [.... lâattribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria â che si fonda sullâesigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli a. 24 e 111 Costituzione, di concentrare davanti ad un unico giudice lâintera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica - non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dellâinteresse pubblico].
In estrema sintesi può affermarsi che sussiste di certo la giurisdizione del g.o. per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa ove tale fattispecie non sia in alcun modo riconducibile allâesercizio di un potere amministrativoâ.
Per i motivi su esposti il TAR Campania dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 febbraio 2007
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