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Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER SPESE INUTILI E DIRITTI DI ROGITO DEI VICE SEGRETARI
Argomento
Enti locali
Abstract
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Testo
Sono illegittimi gli incarichi a professionisti esterni laddove l’ente abbia struttura organizzativa tale da poter garantire dall’interno il necessario supporto di ricerca e studio.


Hanno suscitato preoccupazione ed interesse gli interventi del Procuratore Generale della Corte dei Conti in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.
Nelle specifico interessa segnalare l’intervento demolitorio degli arresti che, nel corso dell’anno trascorso, hanno visto dichiarare la responsabilità della p.a. per gli incarichi di studio e consulenza pur in presenza delle strutture interne ed il mancato non utilizzo delle professionalità presenti.
Infatti si è letto del danno laddove il ricorso al professionista non sia correlato ad ipotesi di inesistenza di adeguato personale, ovvero per rappresentare fattispecie di difficile soluzione o particolare complessità che richieda conoscenze oltre la normale funzione.
Sono illegittimi gli incarichi a professionisti esterni laddove l’ente abbia struttura organizzativa tale da poter garantire dall’interno il necessario supporto di ricerca e studio.
Di pari illegittimità debbono rispondere gli amministratori quando la funzione assegnata coincide con le mansioni proprie delle strutture pubbliche e rientra nei competenze funzionali riservati ai dipendenti.
Pari ipotesi di responsabilità per spese sostenute dall’amministrazione per azioni di omesso o tradivo pagamento di obbligazioni pecuniarie, per omessa riscossione di canoni di locazione o di recupero dei crediti o per danno all’immagine per la cronica inefficienza.

L’accento della Procura è di tal rilievo che secondo alcuni commentatori non pare potersi disconoscere anche le ipotesi di spese di rogito riconosciute da alcune amministrazioni ai vice segretari in assenza assoluta di specifica disposizione del ccnl.
Risulta che seppur gli interventi siano stati di poco conto è emerso che la Ragioneria Generale abbia sistematicamente richiesto il recupero delle somme erogate ai “vice” atteso che per i dirigenti vige il principio dell’omnicomprensività della retribuzione così come contrattualmente definita.
Sul punto si è già dato ragione nel commento del 6.10.2006.
Oggi corre l’onere approfondire la materia alla luce dell’intervento del giudice contabile e dell’intervento dell’ARAN che sta confermando l’interpretazione restrittiva della disposizione di c.c.n.l. dei dirigenti degli enti locali.
Se è vero, come è vero, che attualmente ai segretari comunali per l’attività di rogito dai medesimi svolta è dovuta una quota pari al 75% dei diritti di segreteria riscossi dal Comune, nel limite del terzo dello stipendio in godimento degli stessi, è anche vero che detta regolamentazione del compenso ha efficacia limitata al detto soggetto non trovando applicazione, neppure in via analogica, ai vicesegretari, per i quali vige la specifica disciplina contrattuale di comparto.
Il CCNL dei dirigenti all’art. 25 fa fedele richiamo alla disposizione di cui all’art. 41 comma 4, della legge n. 312 del 1980; da detto disposto emerge che la percentuale di 1/3 dello stipendio deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non essere riferita allo stipendio teorico annuale del vice segretario.
“Tale limite deve essere inteso come l'importo massimo che può essere erogato dall'ente, e quindi come massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo, a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari di esso”
Ne consegue che la dirigente che sostituisce il segretario generale compete il diritto di rogito (nella percentuale del 75% del riscosso) rapportato al periodo di effettiva sostituzione e riferito all’importo massimo di un terzo della retribuzione del segretario (intesa quale funzione).



Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 15 febbraio 2007
 
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