Indici della Rassegna
Titolo
RESPONSABILITÃ DELLA P.A. PER SPESE INUTILI E
DIRITTI DI ROGITO DEI VICE SEGRETARI
Testo
Sono illegittimi gli incarichi a professionisti esterni laddove lâente abbia struttura organizzativa tale da poter garantire dallâinterno il necessario supporto di ricerca e studio.
Hanno suscitato preoccupazione ed interesse gli interventi del Procuratore Generale della Corte dei Conti in occasione della cerimonia di inaugurazione dellâanno giudiziario.
Nelle specifico interessa segnalare lâintervento demolitorio degli arresti che, nel corso dellâanno trascorso, hanno visto dichiarare la responsabilità della p.a. per gli incarichi di studio e consulenza pur in presenza delle strutture interne ed il mancato non utilizzo delle professionalità presenti.
Infatti si è letto del danno laddove il ricorso al professionista non sia correlato ad ipotesi di inesistenza di adeguato personale, ovvero per rappresentare fattispecie di difficile soluzione o particolare complessità che richieda conoscenze oltre la normale funzione.
Sono illegittimi gli incarichi a professionisti esterni laddove lâente abbia struttura organizzativa tale da poter garantire dallâinterno il necessario supporto di ricerca e studio.
Di pari illegittimità debbono rispondere gli amministratori quando la funzione assegnata coincide con le mansioni proprie delle strutture pubbliche e rientra nei competenze funzionali riservati ai dipendenti.
Pari ipotesi di responsabilità per spese sostenute dallâamministrazione per azioni di omesso o tradivo pagamento di obbligazioni pecuniarie, per omessa riscossione di canoni di locazione o di recupero dei crediti o per danno allâimmagine per la cronica inefficienza.
Lâaccento della Procura è di tal rilievo che secondo alcuni commentatori non pare potersi disconoscere anche le ipotesi di spese di rogito riconosciute da alcune amministrazioni ai vice segretari in assenza assoluta di specifica disposizione del ccnl.
Risulta che seppur gli interventi siano stati di poco conto è emerso che la Ragioneria Generale abbia sistematicamente richiesto il recupero delle somme erogate ai âviceâ atteso che per i dirigenti vige il principio dellâomnicomprensività della retribuzione così come contrattualmente definita.
Sul punto si è già dato ragione nel commento del 6.10.2006.
Oggi corre lâonere approfondire la materia alla luce dellâintervento del giudice contabile e dellâintervento dellâARAN che sta confermando lâinterpretazione restrittiva della disposizione di c.c.n.l. dei dirigenti degli enti locali.
Se è vero, come è vero, che attualmente ai segretari comunali per lâattività di rogito dai medesimi svolta è dovuta una quota pari al 75% dei diritti di segreteria riscossi dal Comune, nel limite del terzo dello stipendio in godimento degli stessi, è anche vero che detta regolamentazione del compenso ha efficacia limitata al detto soggetto non trovando applicazione, neppure in via analogica, ai vicesegretari, per i quali vige la specifica disciplina contrattuale di comparto.
Il CCNL dei dirigenti allâart. 25 fa fedele richiamo alla disposizione di cui allâart. 41 comma 4, della legge n. 312 del 1980; da detto disposto emerge che la percentuale di 1/3 dello stipendio deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non essere riferita allo stipendio teorico annuale del vice segretario.
âTale limite deve essere inteso come l'importo massimo che può essere erogato dall'ente, e quindi come massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo, a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari di essoâ
Ne consegue che la dirigente che sostituisce il segretario generale compete il diritto di rogito (nella percentuale del 75% del riscosso) rapportato al periodo di effettiva sostituzione e riferito allâimporto massimo di un terzo della retribuzione del segretario (intesa quale funzione).
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 15 febbraio 2007
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