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Indici della Rassegna

Titolo
MULTE: NON BASTA L’INDICAZIONE “TRASFERITO” A PERFEZIONARE LA NOTIFICA AL TRASGRESSORE CHE CAMBIA INDIRIZZO SENZA COMUNICARLO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. febbraio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. I, sent. 15 febbraio 2007, n. 3453

Il Fatto
Un automobilista proponeva opposizione ex art. 23 della Legge 689/81 avverso l’iscrizione nei ruoli esattoriali della sanzione amministrativa dovuta per violazione dell’art. 142, comma 8 C.d.S.
Deduceva il ricorrente che il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione doveva ritenersi prescritto atteso che l’iscrizione nei ruoli esattoriali era stata notificata all’opponente oltre il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione.
Detto verbale era del tutto sconosciuto all’opponente, non essendogli mai stato notificato. Dal verbale e dall’avviso ricevimento della raccomandata, con la quale il verbale avrebbe dovuto essere notificato a mezzo posta, risultava, a fianco del vecchio indirizzo dell’opponente, la annotazione del postino di turno “trasferito”.

Il Giudice di Pace adito, respingeva l’opposizione sostenendo che l’opponente non aveva osservato la disposizione di cui all’art. 94 C.d.S. per non aver aggiornato tempestivamente la propria residenza agli atti del Pra e della Motorizzazione Civile, sì da ritenersi reperibile.

Il Principio
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, si è orientata nel ritenere che la notificazione del plico, sia nel caso del verbale di contravvenzione che in quello della cartella esattoriale, tentata all’indirizzo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico e compiuta a mezzo posta, non sarebbe stata completata, perché, non essendo stato rinvenuto il destinatario, l’ufficiale postale avrebbe reso il plico con la annotazione “trasferito”. Pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla notifica nei modi indicati dall’art. 143 c.p.c.

Né poteva ritenersi, in base all’art. 94 C.d.S., come ritenuto dal primo giudice, che l’organo notificatore non era tenuto alla ricerca dell’indirizzo del destinatario perché il trasgressore non aveva ottemperato all’obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli atti del Pra e della Motorizzazione Civile.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione una corretta interpretazione della norma non consentirebbe di prescindere dalle regole generali che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari civili a destinatari irreperibili.
Non essendosi proceduto in tal senso, le notifiche di entrambi gli atti in questione sarebbero nulle.

L’art. 94 C.d.S. non disciplina la notificazione delle violazioni, ma disciplina le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza del destinatario, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per chi non ottempera agli obblighi imposti dalla stessa disposizione, tra i quali figura quello di chiedere la trascrizione del trasferimento di residenza.
Non può farsi, pertanto, riferimento a tale norma per stabilire se la notifica di una violazione sia valida o meno.

La norma che, invece, disciplina la notificazione delle violazioni è l’art. 201 C.d.S.
Al 3° comma, la suddetta norma dispone che alla notificazione della violazione si provvede con le modalità previste dal c.p.c. ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale; che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal Pra o dalla patente di guida del conducente.
Ma se, come nella fattispecie in esame, il destinatario non viene rinvenuto in tali luoghi per aver trasferito altrove la propria residenza la notificazione non può intendersi validamente eseguita se l’agente postale si è limitato ad annotare sull’avviso di ricevimento della raccomandata la scritta “trasferito” senza svolgere alcuna attività.
La notificazione, per ritenersi valida, richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario.







Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 febbraio 2007
 
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