Indici della Rassegna
Titolo
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. gennaio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. I, sent. 26 gennaio 2007 n. 1752
Il contratto con cui la p.a. affida un incarico professionale deve essere redatto in forma scritta, elemento che è richiesto ad substantiam, escludendosi ogni possibilità di supplire alla detta forma attraverso comportamenti impliciti concretizzatisi nellâesecuzione dellâopera o nellâespletamento dellâincarico.
La legge sulla contabilità di stato, richiamata dalle norme in materia di contratti degli enti locali, impone che lâincarico avente ad oggetto opere complesse non può che essere suscettibile di accordi specifici, che richiedono la definizione dei vari elementi del rapporto, anche tenendo conto dellâeccezionalità del ricorso a tale sistema da parte dellâente al fine di consentire lâidentificazione del contenuto negoziale.
Chiaro quindi che lâesistenza di una deliberazione (o la determinazione dirigenziale) con la quale lâorgano abbia impartito direttive per il (o abbia disposto che si pervenga al) conferimento di un incarico non può essere intesa quale proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna allâente, che ha solo natura autorizzatoria ovvero momento di concertazione e presupposto per addivenire ad esprimere la volontà allâesterno.
La carenza del negozio è elemento idoneo a motivare lâinesistenza dellâobbligo dellâamministrazione di versare il compenso per lâeventuale attività svolta stante lâinidoneità , in assoluto, di uno scambio di corrispondenza ai fini di una valida conclusione del contratto dâopera professionale.
âLââunica ipotesi di contratto validamente concluso da una P.A. per mezzo di corrispondenza, sia pure con lâosservanza della forma scritta, è quella dei contratti conclusi con ditte commerciali, valendo in ogni altro caso lâobbligo della forma scritta e coeva sottoscrizione a pena di nullità â.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 28 febbraio 2007
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