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Indici della Rassegna

Titolo
DIRITTO DI ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Veneto, sent. febbraio 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. III, sent. 7 febbraio 2007, n. 294

Il fatto
Un comitato richiedeva alla Regione Veneto l’accesso ad informazioni ambientali onde verificare l’opportunità e la congruità ambientale dell’opera pubblica progettata.

A seguito di una scambio di note la Regione Veneto negava il rilascio delle informazioni per ragioni di opportunità.

Il Comitato presentava quindi ricorso al tribunale amministrativo.

Il Principio
I giudici amministrativi, attraverso l’analisi del D.Lgs. n. 195/2005 avente ad oggetto l’“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”, hanno rassegnato le conclusioni che seguono in merito al diritto di accesso agli atti in materia ambientale. In particolare:

• l’informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente senza che questi debba dichiarare il proprio interesse,
• l’informazione può essere richiesta ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso, in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o più semplicemente materialmente detenuta;
• la richiesta di informazione ambientale è legittima e deve essere soddisfatta pur se il richiedente potrebbe acquisire altrove, anche più facilmente, le notizie desiderate;
• la p.a., ricevuta la richiesta, è obbligata a rispondere quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni esponendo, in ogni caso, i motivi che giustificano la proroga;
• nel caso in cui la richiesta di accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica l’autorità pubblica può chiedere al richiedente di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli a tale scopo, la propria collaborazione;
• la p.a. può respingere la richiesta solo in casi tassativamente previsti ossia: quando l’informazione non sia detenuta dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la domanda; quando la stessa sia manifestamente irragionevole o espressa in termini eccessivamente generici; ovvero ancora quando concerna materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento; o se, infine, riguardi comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

Ma la sentenza in epigrafe merita di essere segnalata soprattutto per la precisazione dei giudici laddove hanno evidenziato che la p.a., in materia di informazione ambientale, non può limitarsi, a differenza di quanto avviene per l’ordinario diritto di accesso, alla mera condotta di messa a disposizione degli atti e delle informazioni detenute, ma deve anche dar luogo ad un’attività di elaborazione dei dati in suo possesso.

Merita ricordare, per completezza espositiva, che si definisce “informazione ambientale” di cui al citato Decreto Legislativo “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al n. 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 28 febbraio 2007
 
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