Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. III, sent. 7 febbraio 2007, n. 294
Il fatto
Un comitato richiedeva alla Regione Veneto lâaccesso ad informazioni ambientali onde verificare lâopportunità e la congruità ambientale dellâopera pubblica progettata.
A seguito di una scambio di note la Regione Veneto negava il rilascio delle informazioni per ragioni di opportunità .
Il Comitato presentava quindi ricorso al tribunale amministrativo.
Il Principio
I giudici amministrativi, attraverso lâanalisi del D.Lgs. n. 195/2005 avente ad oggetto lââAttuazione della direttiva 2003/4/CE sullâaccesso del pubblico allâinformazione ambientaleâ, hanno rassegnato le conclusioni che seguono in merito al diritto di accesso agli atti in materia ambientale. In particolare:
⢠lâinformazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente senza che questi debba dichiarare il proprio interesse,
⢠lâinformazione può essere richiesta ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso, in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o più semplicemente materialmente detenuta;
⢠la richiesta di informazione ambientale è legittima e deve essere soddisfatta pur se il richiedente potrebbe acquisire altrove, anche più facilmente, le notizie desiderate;
⢠la p.a., ricevuta la richiesta, è obbligata a rispondere quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui lâentità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni esponendo, in ogni caso, i motivi che giustificano la proroga;
⢠nel caso in cui la richiesta di accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica lâautorità pubblica può chiedere al richiedente di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli a tale scopo, la propria collaborazione;
⢠la p.a. può respingere la richiesta solo in casi tassativamente previsti ossia: quando lâinformazione non sia detenuta dallâautorità pubblica alla quale è rivolta la domanda; quando la stessa sia manifestamente irragionevole o espressa in termini eccessivamente generici; ovvero ancora quando concerna materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento; o se, infine, riguardi comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dellâinteresse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
Ma la sentenza in epigrafe merita di essere segnalata soprattutto per la precisazione dei giudici laddove hanno evidenziato che la p.a., in materia di informazione ambientale, non può limitarsi, a differenza di quanto avviene per lâordinario diritto di accesso, alla mera condotta di messa a disposizione degli atti e delle informazioni detenute, ma deve anche dar luogo ad unâattività di elaborazione dei dati in suo possesso.
Merita ricordare, per completezza espositiva, che si definisce âinformazione ambientaleâ di cui al citato Decreto Legislativo âqualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dellâambiente, quali lâaria, lâatmosfera, lâacqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, lâenergia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nellâambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dellâambiente, individuati al n. 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dellâambiente di cui ai numeri 1) e 2), le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sullâattuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nellâambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici dâinteresse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dellâambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)â.