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Indici della Rassegna

Titolo
DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PUBBLICITARI E PIEGHEVOLI DI CARATTERE COMMERCIALE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Puglia, Lecce, sent. 16 febbraio 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Lecce, sez. II, sent. 16 febbraio 2007, n. 478

Il ricorso proposto al Tar Puglia ha per oggetto l’impugnazione di una ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune ha ordinato “il divieto assoluto di qualsiasi forma di distribuzione di volantini pubblicitari e pieghevoli di carattere commerciale su tutto il territorio comunale con esclusione della distribuzione per il tramite del servizio postale” e con la quale sono state disposte sanzioni per le aziende reclamizzate.

Il Sindaco, in considerazione della rilevata circostanza che sempre più frequentemente le vie e le pizze del centro abitato venivano invase da materiale pubblicitario costituito da volantini e pieghevoli distribuiti e/o collocati da operatori incaricati di Ditte pubblicitarie, procedeva a dare esecuzione alla delibera consiliare titolata “modifica al regolamento di imposta sulla pubblicità. Divieto di volantinaggio”.

Detto atto deliberativo prevedeva espressamente “1) di vietare su tutto il territorio comunale il volantinaggio commerciale; 2) di autorizzare l’emissione di apposita ordinanza avente ad oggetto “divieto di volantinaggio commerciale su tutto il territorio comunale”.

Occorre sottolineare che la delibera citata, sulla cui base veniva emessa l’ordinanza impugnata, non prevedeva affatto il divieto di qualsiasi forma di distribuzione di materiale pubblicitario (ad esclusione della distribuzione per il tramite del servizio postale), ma prevedeva solo il divieto di diffondere volantini pubblicitari nel territorio comunale, cioè la distribuzione di tale materiale nelle vie e piazze comunali, il cosiddetto volantinaggio. Nella delibera non veniva, quindi, espressamente vietata la distribuzione di pubblicità porta a porta e nelle rispettive cassette postali.

Emerge, pertanto, che il divieto contenuto nell’ordinanza impugnata, relativo alla distribuzione domiciliare di materiale pubblicitario mediante il deposito dei relativi depliants nelle cassette postali dei singoli cittadini, effettuata non con il tramite del servizio postale, risulta certamente illegittimo non essendo fondato su alcuna disciplina regolamentare o legislativa.
Il suddetto divieto non trova fondamento neppure nel D.Lgs. n. 507/93 che non contiene disposizioni attributive del potere in concreto esercitato dal Sindaco che ha adottato il provvedimento impugnato.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 28 febbraio 2007
 
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