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Indici della Rassegna

Titolo
SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CASO DI DIMISSIONI
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Calabria, sent. febbraio 2007; Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Calabria, sez. I, sent. 2 febbraio 2007 n. 31
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 dicembre 2006 n. 7405

Riferimenti normativi:
- Art. 38 comma 8; Art. 141 comma 1 lett. b n. 3
- D. Lgs. 267/2000

Le dimissioni contestuali dei Consiglieri Comunali, nel caso in cui non sia idonee a provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale non possono determinare la cessazione dalla carica di coloro che hanno presentato personalmente l’atto medesimo.
E’ pertanto illegittima la delibera del Consiglio Comunale che abbia disposto la surroga del consigliere.

Ai sensi dell’ art. 38 comma 4 del Testo Unico “i consiglieri comunali entrano in carica all’ atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione” ed le dimissioni dalla carica, presentate in base al successivo comma 8, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, procedendo il Consiglio Comunale alla relativa surroga alla quale non si fa luogo qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

Qualora le dimissioni dalla carica di consigliere comunale siano presentate dalla metà più uno dei membri assegnati, il consiglio, trovandosi nella impossibilità di funzionare, viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica.
Le problematiche affrontate dalla sentenza in epigrafe sono essenzialmente due: una legata alla modalità di presentazione delle dimissioni, la seconda riferita alle conseguenze qualora le dimissioni presentate da alcuni consiglieri allo scopo di provocare lo scioglimento del consiglio comunale non raggiungano l’ intento desiderato.
Sul primo aspetto la Giurisprudenza si esprime in modo pressoché univoco affermando come le dimissioni possono essere presentate secondo due modalità: personalmente dall’ interessato o da persona munita di apposita delega, richiedendo in tal caso che l’ atto di dimissioni e quello di delega, per essere in grado di produrre effetti debbono essere autenticati.
Sul secondo punto, invece esistono due orientamenti; secondo una certa tendenza l’ atto di dimissione una volta presentato è irrevocabile non avendo alcun rilievo lo scopo perseguito; pertanto le dimissioni presentate in uno dei modi sopra indicati producono i loro effetti con conseguente surroga del consigliere dimissionario.
L’ atto presentato da alcuni consiglieri, pur se non provoca lo scioglimento del consiglio implica comunque la cessazione dalla carica di colui che ha esibito personalmente l’ atto, nei modi previsti dal Testo Unico.

L’ idea che emerge da tale tesi è che gli atti di dimissione presentati da differenti consiglieri sono comunque atti individuali non legati tra loro pur se proposti per il raggiungimento di un obiettivo unico.
Un’ altra tesi, invece, seguita dalla sentenza che qui si commenta, considera l’ intento perseguito dai consiglieri, valorizzando il collegamento tra il volere dei soggetti rivolto a provocare lo scioglimento del consiglio e la qualificazione dell’ atto come collettivo, caratterizzato da una inscindibilità del legame tra le volontà dei consiglieri, interpretando le dimissioni come un atto unico.
Ne consegue, in questo caso che, qualora l’ atto di dimissioni, considerato come unico seppur presentato da un certo numero di consiglieri, non è in grado di raggiungere l’ obiettivo perseguito, quale quello dello scioglimento del consiglio, le dimissioni non producono effetto e non si può procede all’ atto di surroga dei consiglieri.
L’ obiettivo unico perseguito fa considerare come unico tutti gli atti presentati da differenti consiglieri.
La manifestazione della volontà di dimettersi, espressa dalla metà più uno dei membri assegnati viene considerata sulla base dell’ indissolubile legame esistente tra le volontà dei soggetti.
Nel caso esaminato le dimissioni erano state presentate da oltre la metà dei consiglieri comunali, ma solo due di esse erano state presentante personalmente, e quindi nel rispetto di quanto previsto nel Testo Unico Enti Locali.

L’ intento dei consiglieri era quello di portare allo scioglimento del Consiglio, ma poiché le dimissioni considerate giuridicamente valide erano soltanto due, l’ obiettivo non è stato raggiunto.
Nonostante ciò il Consiglio Comunale procedeva alla surroga dei due consiglieri, uno dei quali impugnava il relativo provvedimento innanzi al TAR che, con la sentenza in epigrafe, aderendo alla tesi della contestualità delle dimissioni come atto unico e considerato il mancato raggiungimento dell’ obiettivo per cui erano state presentate, ha ritenuto illegittima la deliberazione di surroga adottata.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
mercoledì 28 febbraio 2007
 
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