Indici della Rassegna
Titolo
GIURISDIZIONE e COMPETENZA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE ILLEGITIIMA
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. Febbraio 2007)
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 7 febbraio 2007 n. 2688
Riferimenti normativi:
- artt. 33 e 34 D. L.vo n. 80/1998
Le Sezioni Unite della Cassazione sono chiamate a pronunciarsi (in tema di giurisdizione) sulla responsabilità civile della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al settore delle occupazioni illegittime.
IL FATTO
Con atto notificato al Tribunale Civile, il proprietario di un terreno ha chiesto la condanna del comune al risarcimento del danno per illegittima occupazione avvenuta con ordinanza sindacale ed in carenza (nella deliberazione di approvazione del progetto) dei termini di inizio e fine espropriazioni e inizio e fine lavori.
Il comune si è costituito eccependo, tra lâaltro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; il proprietario del terreno ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per confermare la competenza del giudice adito e comunque per stabilire quale sia il giudice competente.
Il comune ha proposto controricorso sulla giurisdizione.
DIRITTO
Il riparto di giurisdizione in materia di azione risarcitorie nei confronti della p.a. è stato, negli ultimi anni, oggetto di un ampio riesame da parte delle S.U. alla luce dellâevoluzione storica della normativa e della giurisprudenza pervenendo al risultato che, in linea generale, la tutela risarcitoria relativa a materie comprese negli artt. 33 e 34 del d.lgs. 80/1998, va chiesta al giudice amministrativo, a completamento della tutela demolitoria, sia contestualmente che dopo lâannullamento dellâatto amministrativo, tutte le volte che (prescindendo che si tratti di interesse legittimo e/o diritto soggettivo) la posizione giuridica dedotta in giudizio derivi dallâesercizio illegittimo del potere da parte di una pubblica amministrazione o di altro soggetto ad essa equiparato.
Con particolare riferimento al settore delle occupazioni illegittime, hanno identificato la giurisdizione del giudice amministrativo in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile, per tale, in base al procedimento svolto ed alle forme adottate - adozione della dichiarazione di p.u. pur se lâingerenza nella proprietà privata sia avvenuta senza alcun titolo che lo consentiva, ovvero malgrado detto titolo sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo -.
La Consulta ha ritenuto altresì che la giurisdizione amministrativa sussiste anche nellâipotesi in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e poi successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perchè in tal caso si è in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere pur se poi rilevato illegittimo e, per lâeffetto dellâannullamento, ha cessato di esplicare i sui effetti.
Al giudice amministrativo, quindi, può anche essere richiesta soltanto la tutela risarcitoria senza dover obbligatoriamente chiedere il provvedimento dâannullamento.
In questa ottica, va ricordato che la Suprema Corte è già intervenuta affermando che sul piano della tutela risarcitoria non si può fare differenza tra interessi che trovano protezione diretta nellâordinamento e interessi che trovano protezione attraverso lâintermediazione del potere amministrativo.
Deriva da ciò che, in linea di principio, la giurisdizione sulla tutela dellâinteresse legittimo non può che spettare al giudice amministrativo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia nelle tecniche della tutela risarcitoria.
La giurisdizione del giudice ordinario e, invece, invocabile:
1) quando la dichiarazione di p.u. manca del tutto;
2) quando il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia radicalmente nullo (es. quando lo stesso non contenga i termini di inizio e fine lavori ed espropriazioni)
3) nelle ipotesi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. individuate dal 3° comma dellâart. 13 della l. 2359 nel caso di inutile decorso dei termini finali in essa fissati per il compimento dellâespropriazione e dei lavori (senza che sia intervenuto il decreto ablativo o si sia verificata la cd. occupazione espropriativa) o quando non siano iniziati i lavori nel triennio successivo allâapprovazione del progetto).
La controversia in premessa rientra, pertanto, in una delle ipotesi sopra evidenziate (la n. 2) in quanto la mancanza iniziale dei termini di cui allâart. 13 della L. 2359/1865, vizia in radice la dichiarazione di pubblica utilità e rende conseguentemente nullo lâatto amministrativo emesso nellâambito e nellâesercizio di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. che deve ritenersi pronunciato da unâautorità priva del potere di emetterlo.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Autore
Geom. Renzo Graziotti
Data
mercoledì 28 febbraio 2007
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