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Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITA’ CONTABILE DELL’ASSESSORE COMUNALE: l’assessore comunale che ordina il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale non rispettando le procedure formali ne risponde personalmente
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti,Sent. 2072/2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti – Lazio – Sent. 2072/2006

Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 267/2000

Qualsiasi spesa che la Pubblica Amministrazione è tenuta a sostenere deve trovare la corrispettiva copertura contabile.
Su tale punto il D. Lgs. 267/2000 adotta delle norme a garanzia del mantenimento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
A mente dell’ art. 191 D. Lgs. 267/2000 “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
Una volta conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa il responsabile del servizio comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione.

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.
L’ Ente Locale può quindi procedere alle spese solo se esiste la relativa copertura contabile e risultano adottati i relativi provvedimenti; solo in caso di urgenza l’ ordinazione della prestazione è regolarizzata successivamente alla prestazione medesima entro 30 giorni.
Con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, relativamente, tra gli altri, all’ acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191.
In questo contesto si colloca la sentenza dei Giudici Contabili che qui si commenta.
Nel caso di specie, un assessore aveva adottato un’ ordinanza con la quale si era ordinato ad una impresa alcuni lavori per realizzare la segnaletica stradale orizzontale.
Il provvedimento dell’ assessore non era stato preceduto né da deliberazione né dalla determinazione a contrarre, e non era stato assunto alcun impegno di spesa ed alcun contratto.
Il consiglio comunale con successiva deliberazione aveva riconosciuto il debito fuori bilancio con un ulteriore esborso ad opera dell’ Ente.
A questo punto la Corte dei Conti ha riconosciuto una responsabilità in capo all’ assessore, il quale ha agito al di fuori di qualsiasi regolare procedura amministrativa e contabile.
L’ amministratore locale ha violato sia le norme in materia di spese degli Enti Locali, sia quelle delle comuni regole della prudenza, potendo il componente delle Giunta Comunale segnalare a chi di competenza le esigenze.
La condotta tenuta dall’ assessore ha posto gli organi comunali a dover pagare un impegno contrattuale e subire una controversia che non avevano contribuito a porre in essere.
La responsabilità dell’ amministratore va comunque mitigata in quanto il Comune ha sicuramente beneficiato delle opere (rifacimento della segnaletica stradale orizzontale) e per tale ragione la Corte dei Conti ha affermato come il danno subito dall’ Ente sia limitato alle spese processuali ed agli interessi per il tardivo pagamento del compenso per i lavori eseguiti.


Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 15 marzo 2007
 
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