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Indici della Rassegna

Titolo
CHIARIMENTI SU ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA FINANZIARIA 2007 IN TEMA DI ENTI LOCALI
Argomento
Enti locali
Abstract
(Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interi e territoriali, Circolare n. FL 05/2007)
Testo

Riferimenti Normativi:
- Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interi e territoriali, Circolare n. FL 05/2007

Si riportano, di seguito, due estratti della circolare n. FL 05/2007 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali:

6. Contenimento degli oneri derivanti dai compensi attribuiti agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali
Le disposizioni introdotte in materia dalla legge finanziaria 2007 rinvengono il loro fondamento costituzionale nell’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di “ordinamento civile”.
Tali norme, infatti, introducono sostanzialmente una deroga alla disciplina del codice civile (analogamente a quanto già previsto dagli artt. 2458 e 2459 c.c.) per il quale sono l’atto costitutivo o l’assemblea dei soci a stabilire il numero ed il compenso degli amministratori delle società per azioni.
In particolare, il comma 729 della legge finanziaria 2007 prevede che il numero complessivo di componenti delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali non può essere superiore a tre. Il rigore di tale norma è temperato dal successivo comma 733, che ne esclude l’applicazione alle società quotate in borsa, e dall’eccezione, prevista nel medesimo comma 729, che consente di estendere fino a cinque membri la composizione del consiglio di amministrazione per le società con capitale, interamente versato, superiore all’importo che verrà fissato con apposito D.P.C.M. entro il 30 giugno 2007.
Tale nuova disciplina dovrà essere recepita negli statuti e negli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto.
Ulteriori deroghe al regime generale del codice civile sono previste dal comma 725, che introduce un meccanismo di parametrazione – correlato all’indennità spettante al sindaco e al presidente della provincia – del compenso attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione, rispettivamente, di Comuni e Province.
In particolare, viene previsto che il suddetto compenso non possa essere determinato in misura superiore all’80% delle suddette indennità, ove riguardi il presidente del consiglio di amministrazione, mentre per i componenti il tetto è fissato al 70%. Permane, tuttavia, la possibilità di prevedere indennità di risultato nel caso di produzione di utili.
Logico corollario di tali norme è il successivo comma 727 che estende al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione il diritto al rimborso delle spese di viaggio e all’indennità di missione previsti, per gli amministratori locali, dall’art. 84 del TUEL
Anche queste norme, peraltro, sono applicabili solo alle società non quotate in borsa.
Una disciplina distinta viene poi dettata per le società a partecipazione mista. La ratio di tale disciplina differenziata è chiaramente rinvenibile nell’esigenza di rispetto dell’autonomia privata, più avvertita in tale modulo organizzatorio.
In particolare, il comma 728 prevede una discrezionalità, nella determinazione del compenso per gli amministratori, direttamente proporzionale alla quota di partecipazione dei soggetti privati.
Per quanto concerne poi il numero dei componenti del consiglio di amministrazione non vengono posti limiti per quelli nominati dai soci privati, mentre è previsto, dal comma 729, un numero massimo (5 membri) per quelli designati dai soci pubblici.
Anche per tali società la nuova disciplina dovrà essere recepita negli statuti e negli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore del DPCM di cui sopra.
A finalità di trasparenza e monitoraggio è ispirato il comma 735, per il quale gli incarichi di amministratore delle società in questione conferite da soci pubblici e i relativi compensi devono essere pubblicati con aggiornamento semestrale nell’albo e nel sito informatico dei soci medesimi.
Tale adempimento è assistito da apposita sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto territorialmente competente.

7.1 Organo di revisione economico – finanziaria
Il comma 732 introduce una modifica all’art. 234 del TUEL, prevedendo che l’organo di revisione abbia una composizione collegiale solo per i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (il limite precedente era fissato a 5.000 abitanti).
Per i comuni interessati alla modifica (quelli con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti) la disposizione trova applicazione alla naturale scadenza dell’incarico attualmente affidato all’organo collegiale: in tale occasione il consiglio comunale provvederà al rinnovo dell’organo nominando un solo revisore.
In relazione alla modifica normativa di cui sopra dovrà essere aggiornato il decreto del Ministro dell’Interno di fissazione dei limiti massimi dei compensi attribuibili all’organo di revisione (art. 241 del TUEL). Pertanto, in attesa dei nuovi importi, si ritiene ragionevole che ove debba procedersi al rinnovo dell’organo alla naturale scadenza e sia nominato un revisore unico, per i comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti possa essere utilizzato il limite attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti. In sede di determinazione del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi previsti da decreto di prossima emanazione.
Si evidenzia, inoltre, che – pur non trattandosi di un collegio perfetto – per evidenti ragioni di funzionalità anche in presenza della modifica normativa sopra citata si deve comunque procedere alla sostituzione di uno dei componenti dell’organo collegiale ove ciò fosse necessario (per dimissioni, impedimento o altro). Secondo le regole generali (art. 235, comma 1, TUEL) l’incarico affidato al nuovo componente avrà durata limitata alla naturale scadenza dell’organo collegiale.


Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 15 marzo 2007
 
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