Indici della Rassegna
Titolo
PRINCIPIO DI ALTERNATIVITAâ TRA RICORSO STRAORDINARIO E RICORSO GIURISDIZIONALE
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. febbraio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V â sentenza 27 febbraio 2007 n. 999
Riferimenti Normativi:
- Art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 1199 del 1971
- L. n. 1034 del 06 dicembre 1971
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto del Presidente della Repubblica, con il quale è stato dichiarato, su conforme parere emesso dal Consiglio di Stato, irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato dal medesimo proposto contro il Comune per lâannullamento della graduatoria pubblicata in esito al bando di concorso per il conferimento degli incarichi di insegnamento presso le scuole serali del comune stesso.
Il Principio
âVa evidenziato che dal principio di alternatività , tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, discende che i provvedimenti decisori di ricorsi straordinari non possono essere impugnati in sede giurisdizionale, salvo che per vizi di forma o di procedimento. Tale preclusione emerge dallâart. 10, comma 3 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, il quale, nel considerare lâipotesi in cui il controinteressato non chieda la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, prevede che il mancato esercizio di tale facoltà inibisce allo stesso lâimpugnazione in sede giurisdizionale del decreto decisorio del Presidente della Repubblica, âsalvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimoâ. Si deve dunque concludere che in sede giurisdizionale possono essere portate solo questioni di cui non può in alcun modo essere investito il Consiglio di Stato in sede consultiva.
Eâ stato, inoltre, chiarito (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 875 del 2003) che lâeventuale impugnazione della decisione del ricorso straordinario segue lâordinario regime dei ricorsi in sede giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi e, conseguentemente, la decisione stessa va proposta prima dinanzi al TAR, in applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione introdotto dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e non direttamente davanti al Consiglio di Stato, quale giudice in unico grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dichiara inammissibile il ricorso.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 marzo 2007
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