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Indici della Rassegna

Titolo
Esclusione dalla partecipazione alla gara
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2004, n. 5878)
Testo

? Il principio
Il provvedimento di esclusione dalla partecipazione ad una gara di appalto è legittimo nell’ipotesi in cui la motivazione trovi idoneo supporto nelle disposizioni del bando.

La commissione di gara - tenuto conto della specifica prescrizione del bando che sanziona con l’inammissibilità (alla fase successiva del procedimento di scelta del contraente) la omessa presentazione anche di una sola dichiarazione (o documento) richiesta nel bando e la violazione della disposizione che impone che l’offerta debba essere inserita in busta separata non contenente null’altro -ha correttamente emesso atto solutorio della partecipazione, dopo aver verificato, in fatto, la commistione documentale.
Nel caso di specie, sono omissioni tali da concretizzare violazioni delle disposizioni legittimanti la corretta partecipazione.

Nel caso esaminato è emerso che una dichiarazione sia stata erroneamente inclusa nella busta dell’offerta impedendone la certezza della garanzia della necessitata segretezza.

L’amministrazione ha confermato l’avversato provvedimento di esclusione sul presupposto che l’offerta può essere conosciuta solo all’esito della verificata completezza – anche sotto l’aspetto formale – delle allegazioni.

La carenza della detta certificazione, antecedentemente all’esame della busta contenente l’offerta, ne ha legittimamente vietato l’apertura.
La chiarezza della prescrizione della clausola di esclusione non consente alla stazione appaltante di assumere provvedimenti permissivi.
“L’autorità di gara non può prendere contezza delle offerte se non dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione prescritta per la partecipazione”.

A nulla vale giustificare l’omissione con l’errore delle modalità di allegazione laddove si vada a violare il principio della segretezza dell’offerta economica.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 20 settembre 2004
 
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