Indici della Rassegna
Titolo
Esclusione dalla partecipazione alla gara
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2004, n. 5878)
Testo
? Il principio
Il provvedimento di esclusione dalla partecipazione ad una gara di appalto è legittimo nellâipotesi in cui la motivazione trovi idoneo supporto nelle disposizioni del bando.
La commissione di gara - tenuto conto della specifica prescrizione del bando che sanziona con lâinammissibilità (alla fase successiva del procedimento di scelta del contraente) la omessa presentazione anche di una sola dichiarazione (o documento) richiesta nel bando e la violazione della disposizione che impone che lâofferta debba essere inserita in busta separata non contenente nullâaltro -ha correttamente emesso atto solutorio della partecipazione, dopo aver verificato, in fatto, la commistione documentale.
Nel caso di specie, sono omissioni tali da concretizzare violazioni delle disposizioni legittimanti la corretta partecipazione.
Nel caso esaminato è emerso che una dichiarazione sia stata erroneamente inclusa nella busta dellâofferta impedendone la certezza della garanzia della necessitata segretezza.
Lâamministrazione ha confermato lâavversato provvedimento di esclusione sul presupposto che lâofferta può essere conosciuta solo allâesito della verificata completezza â anche sotto lâaspetto formale â delle allegazioni.
La carenza della detta certificazione, antecedentemente allâesame della busta contenente lâofferta, ne ha legittimamente vietato lâapertura.
La chiarezza della prescrizione della clausola di esclusione non consente alla stazione appaltante di assumere provvedimenti permissivi.
âLâautorità di gara non può prendere contezza delle offerte se non dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione prescritta per la partecipazioneâ.
A nulla vale giustificare lâomissione con lâerrore delle modalità di allegazione laddove si vada a violare il principio della segretezza dellâofferta economica.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 20 settembre 2004
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