Indici della Rassegna
Titolo
POSTA ELETTRONICA E NAVIGAZIONE IN INTERNET: il datore di lavoro non può controllare liberamente le modalità dâuso di tali strumenti
Abstract
(Garante per la Privacy, delibera 1° marzo 2007, n. 13)
Testo
Riferimenti Normativi:
- Garante per la Privacy, delibera 1° marzo 2007, n. 13
I datori di lavoro, pubblici o privati, possono operare controlli sulla posta elettronica e sulla navigazione internet dei loro dipendenti solamente in casi eccezionali. Occorre, in merito, tener conto sia dei diritti dei lavoratori, sia della disciplina in tema di relazioni sindacali.
Il Garante per la Privacy con il provvedimento in epigrafe fornisce concrete indicazioni in ordine allâuso dei computer sul luogo di lavoro.
Il Garante parte dal presupposto che nellâorganizzare lâattività lavorativa e gli strumenti utilizzati, diversi datori di lavoro hanno prefigurato modalità dâuso che, tenendo conto del crescente lavoro in rete e di nuove tariffe di traffico forfetarie, assegnano aree di lavoro riservate per appunti strettamente personali, ovvero consentono usi moderati di strumenti per finalità private.
LâAutorità prescrive, pertanto, ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli.
Vengono vietati la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dellâattività lavorativa vietato dallo Statuto dei Lavoratori.
Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità , prevista in pochissimi casi, dellâanalisi del contenuto della navigazione in Internet e dellâapertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari allâazienda.
Nellâeffettuare i controlli sullâuso degli strumenti elettronici deve essere evitata unâinterferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. Lâeventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.
Il provvedimento dellâAutorità raccomanda lâadozione e la pubblicizzazione, da parte dei datori di lavoro, di un disciplinare interno nel quale siano chiaramente indicate le regole per lâuso di internet e della posta elettronica.
Il datore di lavoro deve, inoltre, individuare preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato lâutilizzo della posta elettronica e dellâaccesso a Internet con individuazione delle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi abusivi.
Per quanto concerne in particolare la navigazione in Internet il datore di lavoro è tenuto ad individuare le categorie di siti considerati correlati o non correlati con la prestazione lavorativa; deve, inoltre, provvede alla configurazione di sistemi o allâutilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni.
Lâeventuale conservazione dei dati può essere giustificata solo per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.
Per quanto concerne, invece, lâutilizzo della posta elettronica, il datore di lavoro deve mettere a disposizione indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali, valutando lâopportunità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 marzo 2007
Valuta questa Pagina stampa