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Indici della Rassegna

Titolo
VALIDITA’ DEI VERBALI ANCHE IN ASSENZA DI INDICAZIONE DELL’IMPORTO DELLA SANZIONE
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, II sez. Civile, sent. n. 1412 del 2007

Riferimenti Normativi:
- Art. 196 c. 1 e 6, 200, 202 c. 1-2-3bis del Codice della Strada;
- Art. 383 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento al C.d.S.).

Il Fatto
Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione, proposta dal conducente e dal proprietario di un’auto, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per la violazione dell’art. 192 c. 1 e 6 del Codice della Strada.
Motivo della decisione è che il verbale successivamente notificato agli interessati (non essendovi stata contestazione immediata) non recava l’indicazione dell’importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta. La Prefettura propone ricorso in Cassazione sul rilievo che l’art. 383 del Regolamento al C.d.S. non prescrive che sul verbale contestato al contravventore sia indicato l’importo della sanzione da corrispondere e che, per la violazione dell’art. 192 c. 1 e 6 C.d.S., il pagamento in misura ridotta non è previsto.

Il Principio
“Il Collegio, per quanto concerne la mancata comunicazione della somma necessaria per effettuare il pagamento in misura ridotta, rileva che l’art. 202 c. 1 del C.d.S. dispone che per le violazioni, per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è si ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, tuttavia, il 3° comma dello stesso articolo non consente, tale pagamento in misura ridotta, a chi non abbia ottemperato all’invito di fermarsi.
Per quanto concerne la mancata comunicazione della sanzione (edittale) da corrispondere, è corretta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore, il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso della normale diligenza”.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio, risultando dallo stesso ricorso che l’opposizione era fondata anche su ragioni di merito che dovranno essere valutate nella successiva fase.


Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 marzo 2007
 
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