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Titolo
TRATTAMENTO DI MATERNITAâ: non è indispensabile che la lavoratrice produca le previste certificazioni mediche
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. febbraio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sent. 16 febbraio 2007, n. 3620
Il fatto
Una dipendente di una ditta veniva licenziata al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità .
La dipendente presentava ricorso affinché venisse dichiarata la nullità del licenziamento per violazione della normativa posta a tutela delle lavoratrici madri e venisse ordinata la sua reintegrazione nel posto di lavoro con condanna dellâazienda al pagamento della retribuzione dovuta dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione.
LâAzienda si difendeva in giudizio sostenendo che la ricorrente non aveva presentato né il certificato di gravidanza, né quello di assistenza al parto, né quello di esistenza in vita del bambino.
Il Principio
Giunto il ricorso in Cassazione i giudici hanno sostenuto che la presentazione del certificato medico di gravidanza non è indispensabile anche soltanto al fine limitato del diritto alla retribuzione e che può essere sostituito, a tutti gli effetti, dalla conoscenza effettiva, ottenuta anche altrimenti, dello stato di gravidanza della dipendente da parte del datore di lavoro.
Quello che rileva, e che condiziona il diritto alla retribuzione â ha affermato la Suprema Corte â è, in realtà , il fatto sostanziale della conoscenza da parte del datore di lavoro dello stato di gravidanza della dipendente, non il fatto formale dellâinvio del certificato medico. Altrettanto vale, del resto, per quel che riguarda il parto e lâesistenza in vita del bambino: quello che rileva ai fini del diritto alle prestazioni collegate a questi eventi è la conoscenza effettiva che ne abbia il datore di lavoro, non lâinvio delle relative certificazioni mediche.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 marzo 2007
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