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Indici della Rassegna

Titolo
RICONOSCIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI: ai fini della promozione devono essere prevalenti anche sul piano quantitativo
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. febbraio 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sent. 23 febbraio 2007, n. 4272

Nell’ipotesi di svolgimento, da parte del lavoratore subordinato, di attività promiscue a favore dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire al dipendente, in base all’art. 2103 c.c., deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante; in tal caso l’indagine del giudice del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma deve anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l’ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 marzo 2007
 
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