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Indici della Rassegna

Titolo
VISITA FISCALE: solo l’indifferibilità della visita medica può giustificare l’assenza dal domicilio fiscale
Argomento
Lavoro
Abstract
(Corte di cassazione, sent. febbraio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. 20 febbraio 2007, n. 3921

L’art. 5, comma 4, DL n. 463/83, convertito con modificazioni, in legge n. 638/83 dispone: “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La Suprema Corte si è occupata del problema di quando l’assenza del dipendente dal proprio domicilio, durante le fasce orarie di reperibilità, possa essere considerata giustificata da motivi attinenti alla malattia stessa, sia da terapie da effettuare ed ha statuito quanto segue:
“l’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia … può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità”.



Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 marzo 2007
 
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