Indici della Rassegna
Titolo
OFFERTE ANOMALE Valutazione e discrezionalità dellâamministrazione
Abstract
(Consiglio di Stato sent. marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. V 20 marzo 2007 n. 1343
Riferimenti Normativi:
- D.P.R. 554/1999
- D.Lgs. 163/2006
E â rimessa alla scelta discrezionale dellâamministrazione la modalità , che reputa più consona alla fattispecie, per la verifica dellâanomalia dellâofferta nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa.
Le direttive comunitarie (93/37/CEE e 92/50/CEE) impongono per gli appalti di servizi che le offerte sospette di incongruità non siano escluse dalla gara, se non previa verifica della loro bontà , ma non determinano le modalità dellâesercizio dellâaccertamento.
Il D.P.R. 554/1999 per le gare da aggiudicarsi con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa prevede la verifica dellâanomalia, se lâesercizio è già prevista nel bando, quando la valutazione e dellâofferta economica e degli altri elementi siano pari o superiori ai 4/5 della corrispondente valutazione massima prevista in bando di gara.
Ma la normativa antecedente allâentrata in vigore del T.U. appalti non imponeva, anzi lasciava alla discrezionalità dellâamministrazione, di individuare i criteri secondo cui verificare la congruità dellâofferta.
Lâattuale T.U. consacra con il disposto dellâart. 86 lâobbligatorietà della verifica, con ciò contenendo la âconferma indiretta della procedura facoltativa del principioâ .
Ma anche lâattuale formulazione del testo normativo apre alla discrezionalità della verifica per tutte le offerte che, in base agli elementi specifici, possano far apparire anomala lâofferta.
Quindi, se lâente è obbligato nei casi specificati dalla disposizione normativa, può essere facoltizzato là dove ritenga sospetto di incongruità lâofferta per i motivi diversi da quelli legislativamente dettati.
I chiarimenti circa la correttezza vanno sottoposti al vaglio del seggio di gara in quanto dotato di competenze tecniche specifiche e detto organo opera la valutazione, attività che è esercizio di discrezionalità non suscettibile di sindacato giurisdizionale, salvo il caso di macroscopico errore e grave illogicità .
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 31 marzo 2007
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