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Indici della Rassegna

Titolo
OFFERTE ANOMALE Valutazione e discrezionalità dell’amministrazione
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato sent. marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. V 20 marzo 2007 n. 1343

Riferimenti Normativi:
- D.P.R. 554/1999
- D.Lgs. 163/2006


E ‘ rimessa alla scelta discrezionale dell’amministrazione la modalità, che reputa più consona alla fattispecie, per la verifica dell’anomalia dell’offerta nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le direttive comunitarie (93/37/CEE e 92/50/CEE) impongono per gli appalti di servizi che le offerte sospette di incongruità non siano escluse dalla gara, se non previa verifica della loro bontà, ma non determinano le modalità dell’esercizio dell’accertamento.
Il D.P.R. 554/1999 per le gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevede la verifica dell’anomalia, se l’esercizio è già prevista nel bando, quando la valutazione e dell’offerta economica e degli altri elementi siano pari o superiori ai 4/5 della corrispondente valutazione massima prevista in bando di gara.
Ma la normativa antecedente all’entrata in vigore del T.U. appalti non imponeva, anzi lasciava alla discrezionalità dell’amministrazione, di individuare i criteri secondo cui verificare la congruità dell’offerta.
L’attuale T.U. consacra con il disposto dell’art. 86 l’obbligatorietà della verifica, con ciò contenendo la “conferma indiretta della procedura facoltativa del principio” .
Ma anche l’attuale formulazione del testo normativo apre alla discrezionalità della verifica per tutte le offerte che, in base agli elementi specifici, possano far apparire anomala l’offerta.
Quindi, se l’ente è obbligato nei casi specificati dalla disposizione normativa, può essere facoltizzato là dove ritenga sospetto di incongruità l’offerta per i motivi diversi da quelli legislativamente dettati.
I chiarimenti circa la correttezza vanno sottoposti al vaglio del seggio di gara in quanto dotato di competenze tecniche specifiche e detto organo opera la valutazione, attività che è esercizio di discrezionalità non suscettibile di sindacato giurisdizionale, salvo il caso di macroscopico errore e grave illogicità.



Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 31 marzo 2007
 
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