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Indici della Rassegna

Titolo
OBBLIGO DELLA P.A. DI PROVVEDERE PER RAGIONI DI GIUSTIZIA ED EQUITA’ In ipotesi di segnalazione dell’esistenza di illeciti edilizi vi è l’obbligo per l’ente locale di attivare il procedimento di controllo
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Campania, Sent. marzo 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania – Salerno, sez. II – Sentenza del 28.03.2007 n. 312

Riferimenti Normativi:
- Art. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990;
- Art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971.

Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza inviata al Comune di residenza ed intesa ad ottenere l’adozione di provvedimenti relativi a lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato, ritenuti abusivi, nonché ad ulteriori opere di realizzazione di una strada, di scarico di detriti e calcinacci con conseguente alterazione dei tratti paesaggistici ed ambientali della zona. Il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 3 della legge 241/1990; violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso, nonché, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Comune, intimato, si costituiva in giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Il Principio
“Il Tribunale rileva che, con riferimento agli elementi necessari per la formazione del silenzio-rifiuto, (1. esistenza di un obbligo della p.a. di provvedere; 2. istanza prodotta dall’interessato; 3. atto di diffida giudizialmente notificato decorsi i sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza; 4. inerzia dell’amministrazione successivamente al decorso di trenta giorni dalla notifica della diffida.) sulla necessità della diffida ha inciso la legge n. 15/2005, disponendo che: “decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 della L. 241/90, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/71, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente fintanto che perdura l’inadempimento.
Quanto all’obbligo di provvedere, in base al disposto dell’art. 2 L. 241/90, la p.a. deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso in tutti i casi di procedimento ad iniziativa privata tipizzata (ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un istanza) e di procedimento ad iniziativa d’ufficio.
Va poi evidenziato che l’originario orientamento restrittivo della giurisprudenza, in base al quale il silenzio può formarsi solo ove un obbligo giuridico di provvedere derivi da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, è stato sottoposto a rivisitazione critica da parte di pronunce più recenti, le quali hanno affermato che tale obbligo può desumersi anche da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell’azione amministrativa, quali principio di imparzialità, principio di legalità e principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
Venendo ora all’esame della fattispecie concreta oggetto di causa, sussiste certamente l’obbligo di provvedere del Comune sulla richiesta del ricorrente, in quanto il procedimento di controllo della legittimità dell’attività di modificazione edilizia del territorio e di eventuale successiva irrogazione delle sanzioni edilizie è certamente, oltre che procedimento ad iniziativa di ufficio, anche un procedimento ad iniziativa di parte “tipizzata”, correndo così l’obbligo, per il Comune, di attivazione del procedimento di controllo ed, all’esito dello stesso, ove sia acclarata la sussistenza di abusi, l’attivazione e la conclusione del procedimento sanzionatorio”.

Per questi motivi il TAR Campania accoglie il ricorso dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, ed ordinando di provvedere sull’istanza del ricorrente con atto espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.





Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 31 marzo 2007
 
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