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Indici della Rassegna

Titolo
Tributi: mense scolastiche - iva - aliquote - alterazioni
Argomento
Imposte e tasse
Testo
Al fine di fare chiarezza circa alcuni aspetti inerenti la disciplina fiscale relativa al servizio mensa scolastica si rappresenta quanto segue.

ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Con l’emanazione della legge finanziaria 2001 (l. 342/2000), anche le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle scuole materne e negli asili nido sono soggette ad IVA, con aliquota del 4%.

La disposizione fa salvo il trattamento fiscale precedentemente applicato e non prevede il rimborso delle imposte già pagate.
Immediato precipitato dell’esposta normativa è che il Comune potrà provvedere alla riscossione dei proventi delle mense scolastiche o in via diretta emettendo una semplice quietanza o consentendo all’utente di pagare il dovuto tramite versamento in conto corrente postale.

DETRAIBILITA’ DELL’IMPOSTA

Altro non trascurabile aspetto della disciplina riguarda la detraibilità delle imposte relative al sevizio mensa.
Come è noto la materia è disciplinata anche dalla disposizione di cui all’art. 19 comma 2 let. e) DPR 633/1972.
Malgrado lunghe e contrastate diatribe interpretative, il competente Ministero ritiene che la materia sia soggetta ad una sorta di “indetraibilità oggettiva”.

Il corrispettivo del servizio mensa deve essere infatti considerato come retta scolastica comprensiva di vitto. Dalla soluzione prospettata ne discende che il regime di indetraibilità viene ad interessare anche l’eventuale originario rapporto tra Comune ed appaltatore del servizio.

E quindi, nel caso di gestione tramite terzi (già in passato considerata non esente dall’imposta), gli alunni saranno soggetti all’IVA del 4%, che il Comune dovrà considerare a proprio debito. Pertanto, lo stesso ente potrà detrarre dall’imposta dovuta l’IVA al 4% assolta sulle somministrazioni fornite dall’appaltatore in virtù dell’art. 19-bis lettera f) DPR citato.
L’IVA assolta sugli acquisti rimane detraibile anche nel diverso caso in cui l’ente locale acquisti direttamente i beni destinati alla produzione di pasti.

SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI

Altra problematica legata al servizio mensa inerisce l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto agli insegnanti qualora usufruiscano del pasto.

Se in passato il problema non sussisteva, in quanto era lo Stato a rimborsare le spese ai Comuni ora invece, venuto meno tale meccanismo, si è posto il problema della determinazione della quota impositiva applicabile ai docenti.

Il servizio mensa in analisi, per ovvie ragioni, non può essere qualificato né come mensa scolastica, né come mensa aziendale, essendo gli insegnanti dipendenti dello Stato e non dell’Ente Locale erogante il servizio.

Secondo taluni autori gli insegnanti andrebbero considerati alla stregua di dipendenti di altra azienda che usufruiscono del sevizio mensa nello svolgimento di lavori presso la società erogante il sevizio.
In detta ipotesi l’IVA sarebbe loro applicabile ad un regime del 4%, in caso contrario al 20%.

In ogni caso la querelle ha trovato parziale soluzione con l’emanazione del D.Lgs n. 514/1995.

Nello specifico l’art. 11, comma 2, ha espressamente autorizzato il rimborso agli Enti Locali degli oneri sostenuti per l’erogazione del servizio mensa soltanto a taluni insegnanti, rinviando a specifici decreti attuativi l’individuazione dei criteri per stabilire quale parte del personale docente abbia diritto al servizio mensa gratuito.

Il provvedimento, convertito in legge e reiterato più volte, risulta essere ad oggi in vigore.

Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
lunedì 20 settembre 2004
 
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