Indici della Rassegna
Titolo
MOBBING Elementi costitutivi e giurisdizione
Abstract
(TAR Abruzzo, sent. 23 marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Abruzzo â Pescara Sez. I 23 marzo 2007 n. 339
Lâazione di danno avverso comportamenti mobbizzanti può trovare fondamento sia sulla responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per il comportamento vessatorio dei superiori o dei colleghi, sia su responsabilità contrattuale per violazione od inadempimento del sinallagama derivante dal rapporto di impiego.
La pubblica amministrazione ha il dovere di rendersi edotta e partecipe dei non idilliaci rapporti tra i suoi funzionari intervenendo ed adottando provvedimenti di richiamano al senso di obiettività ed equanimità nellâesercizio del potere gerarchico.
Ogni omissione in detto contesto va a costituire âomissione di intervento doveroso ed inadempimento dei principi di buona fede e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro e violazione dei doveri di imparzialità e buona amministrazioneâ
In detto contesto la metodicità degli episodi di richiamo, unitamente a rapporti disciplinari rivelatisi sistematicamente inconsistenti ed infondati (tali da essere sempre accolto il ricorso amministrativo di opposizione proposto dal dipendente proprio per lâinconsistenza dei fatti addebitati) è chiaro metro di attività comportamentale lesiva della personalità e professionalità del dipendente che si è visto sottoposto a procedimenti disciplinari per fatui motivi o per fatti di alcun rilievo.
Laddove, quindi, alle sistematiche azioni persecutorie abbia fatto riscontro un atteggiamento elusivo, dilatorio e assenteista dellâamministrazione di appartenenza (che, pur consapevole dei detti comportamenti, sia risultata inerme e si sia limitata ad archiviare i procedimenti disciplinari, omettendo iniziative dissuasive delle dette condotte lesive o oppressive) sano riscontabili entrambe le violazioni e del neminem laedere e del rapporto di servizio.
Ciò comporta sul piano difensivo che sia applicabile lâonere della prova più agevole per il soggetto che attiva lâazione e, quindi, al dipendente è fatto onere di dover solo provare il danno, residuando sullâamministrazione il dovere di dare dimostrazione di aver attuato tutti gli incombenti per la tutela dellâintegrità psico-fisica del dipendente. A questâultimo incombe solo la dimostrazione della detta lesione ed il rapporto tra il pregiudizio alla salute ed il comportamento datoriale.
Giudice competente a conoscere della materia è il giudice amministrativo per attenere, la fattispecie, a violazione del rapporto contrattuale di lavoro âfondandosi lâazione su uno specifico inadempimento dellâamministrazioneâ.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 31 marzo 2007
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