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Indici della Rassegna

Titolo
MOBBING Elementi costitutivi e giurisdizione
Argomento
Lavoro
Abstract
(TAR Abruzzo, sent. 23 marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Abruzzo – Pescara Sez. I 23 marzo 2007 n. 339



L’azione di danno avverso comportamenti mobbizzanti può trovare fondamento sia sulla responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per il comportamento vessatorio dei superiori o dei colleghi, sia su responsabilità contrattuale per violazione od inadempimento del sinallagama derivante dal rapporto di impiego.
La pubblica amministrazione ha il dovere di rendersi edotta e partecipe dei non idilliaci rapporti tra i suoi funzionari intervenendo ed adottando provvedimenti di richiamano al senso di obiettività ed equanimità nell’esercizio del potere gerarchico.
Ogni omissione in detto contesto va a costituire “omissione di intervento doveroso ed inadempimento dei principi di buona fede e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro e violazione dei doveri di imparzialità e buona amministrazione”
In detto contesto la metodicità degli episodi di richiamo, unitamente a rapporti disciplinari rivelatisi sistematicamente inconsistenti ed infondati (tali da essere sempre accolto il ricorso amministrativo di opposizione proposto dal dipendente proprio per l’inconsistenza dei fatti addebitati) è chiaro metro di attività comportamentale lesiva della personalità e professionalità del dipendente che si è visto sottoposto a procedimenti disciplinari per fatui motivi o per fatti di alcun rilievo.
Laddove, quindi, alle sistematiche azioni persecutorie abbia fatto riscontro un atteggiamento elusivo, dilatorio e assenteista dell’amministrazione di appartenenza (che, pur consapevole dei detti comportamenti, sia risultata inerme e si sia limitata ad archiviare i procedimenti disciplinari, omettendo iniziative dissuasive delle dette condotte lesive o oppressive) sano riscontabili entrambe le violazioni e del neminem laedere e del rapporto di servizio.
Ciò comporta sul piano difensivo che sia applicabile l’onere della prova più agevole per il soggetto che attiva l’azione e, quindi, al dipendente è fatto onere di dover solo provare il danno, residuando sull’amministrazione il dovere di dare dimostrazione di aver attuato tutti gli incombenti per la tutela dell’integrità psico-fisica del dipendente. A quest’ultimo incombe solo la dimostrazione della detta lesione ed il rapporto tra il pregiudizio alla salute ed il comportamento datoriale.
Giudice competente a conoscere della materia è il giudice amministrativo per attenere, la fattispecie, a violazione del rapporto contrattuale di lavoro “fondandosi l’azione su uno specifico inadempimento dell’amministrazione”.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 31 marzo 2007
 
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