Indici della Rassegna
Titolo
INDENNITAâ DI TRASFERTA: Illegittimità costituzionale del comma 216, art, 1 della legge 266/2005
Abstract
(Corte Costituzionale Sent.95/2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale Sent.95/2007 -
Riferimenti Normativi
- art. 1 commi 214 216 L. 266/2005 â
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dellâ art. 1 comma 214 della L. 266/2005 il quale sopprime lâ indennità di trasferta mentre va dichiarata lâ illegittimità costituzionale del comma 216 art. 1 della medesima disposizione legislativa in cui nega il rimborso per le spese di viaggio aereo in classi superiore a quella economica al personale appartenente alla regione ed agli Enti Locali.
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ritiene che dallâ insieme delle norme richiamate il legislatore, con la soppressione dellâ indennità di trasferta, soppressione inderogabile dai contratti ed accordi collettivi, ha illegittimamente inciso sullâ autonomia negoziale nel pubblico impiego..
In realtà lâ art. 1 comma 214 L.F. 2006 fissa nellâ intero pubblico impiego un limite di diritto privato, che, secondo la Corte si basa sullâ esigenza, connessa al principio costituzionale dellâ uguaglianza, di garantire lâ uniformità nel territorio nazionale regole fondamentali nei rapporti tra privati.
Dallâ interpretazione della norma emerge chiara la volontà del legislatore di raggiungere, pur in deroga a specifiche disposizioni legislative e contrattuali, lâ effetto della soppressione delle indennità in riguardo a tutte le amministrazioni locali.
La soppressione delle indennità ha inciso sullâ autonomia contrattuale, introducendo un inderogabile limite generale contrattuale delle parti.
Trattandosi di una norma di contenuto generale si esclude la fondatezza di qualsiasi censura compresa quella basata sulla non riconducibilità della norma ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, per cui risulta infondata la questione di legittimità costituzionale.
Al contrario il comma 216 art 1 della medesima Legge è incostituzionale per violazione degli art. 119 Cost., in quanto la disposizione legislativa introduce un limite allâ entità della singola voce di spesa allâ Ente Locale ponendo un precetto preciso e puntuale sullâ ammontare della spesa concretizzandosi in una indebita invasione dellâ area riservata dallâ art. 119 Cost. allâ autonomia finanziaria degli Enti.
La norma a livello statale può esclusivamente indicare obiettivi, non introdurre concretamente modalità da utilizzare per raggiungere gli obiettivi economici.
Dallâ insieme delle norme richiamate il legislatore è intervenuto sullâ autonomia contrattuale nel pubblico impiego., comprimendo lâ autonomia privatistica nel pubblico impiego sia dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.
Il rapporto con gli enti locali risulta, infatti, privatizzato ai sensi dellâ art. 2 D. Lgs. 165/2001 di talchè esso è basato sulla disciplina dei rapporti di lavoro tra privati regolati da norme che ne garantiscono lâ uniformità .
Lâ illegittimità del comma 216 dellâ art. 1 discende dalla natura precettiva della norma, la quale lede lâ autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
Il comma in esame, infatti, indicando un puntuale precetto sullâ ammontare della spesa è palesemente in contrasto con lâ autonomia finanziaria
degli Enti Locali conferita dallâ art. 119 Cost.
Ne risulta quindi lâincostituzionalità del comma 216 per contrasto con lâ art. 117 comma 3 ed art. 119 Cost.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 31 marzo 2007
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