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Indici della Rassegna

Titolo
INDENNITA’ DI TRASFERTA: Illegittimità costituzionale del comma 216, art, 1 della legge 266/2005
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte Costituzionale Sent.95/2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale Sent.95/2007 -
Riferimenti Normativi
- art. 1 commi 214 216 L. 266/2005 –

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 1 comma 214 della L. 266/2005 il quale sopprime l’ indennità di trasferta mentre va dichiarata l’ illegittimità costituzionale del comma 216 art. 1 della medesima disposizione legislativa in cui nega il rimborso per le spese di viaggio aereo in classi superiore a quella economica al personale appartenente alla regione ed agli Enti Locali.
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ritiene che dall’ insieme delle norme richiamate il legislatore, con la soppressione dell’ indennità di trasferta, soppressione inderogabile dai contratti ed accordi collettivi, ha illegittimamente inciso sull’ autonomia negoziale nel pubblico impiego..
In realtà l’ art. 1 comma 214 L.F. 2006 fissa nell’ intero pubblico impiego un limite di diritto privato, che, secondo la Corte si basa sull’ esigenza, connessa al principio costituzionale dell’ uguaglianza, di garantire l’ uniformità nel territorio nazionale regole fondamentali nei rapporti tra privati.
Dall’ interpretazione della norma emerge chiara la volontà del legislatore di raggiungere, pur in deroga a specifiche disposizioni legislative e contrattuali, l’ effetto della soppressione delle indennità in riguardo a tutte le amministrazioni locali.
La soppressione delle indennità ha inciso sull’ autonomia contrattuale, introducendo un inderogabile limite generale contrattuale delle parti.
Trattandosi di una norma di contenuto generale si esclude la fondatezza di qualsiasi censura compresa quella basata sulla non riconducibilità della norma ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, per cui risulta infondata la questione di legittimità costituzionale.
Al contrario il comma 216 art 1 della medesima Legge è incostituzionale per violazione degli art. 119 Cost., in quanto la disposizione legislativa introduce un limite all’ entità della singola voce di spesa all’ Ente Locale ponendo un precetto preciso e puntuale sull’ ammontare della spesa concretizzandosi in una indebita invasione dell’ area riservata dall’ art. 119 Cost. all’ autonomia finanziaria degli Enti.
La norma a livello statale può esclusivamente indicare obiettivi, non introdurre concretamente modalità da utilizzare per raggiungere gli obiettivi economici.
Dall’ insieme delle norme richiamate il legislatore è intervenuto sull’ autonomia contrattuale nel pubblico impiego., comprimendo l’ autonomia privatistica nel pubblico impiego sia dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.
Il rapporto con gli enti locali risulta, infatti, privatizzato ai sensi dell’ art. 2 D. Lgs. 165/2001 di talchè esso è basato sulla disciplina dei rapporti di lavoro tra privati regolati da norme che ne garantiscono l’ uniformità.
L’ illegittimità del comma 216 dell’ art. 1 discende dalla natura precettiva della norma, la quale lede l’ autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
Il comma in esame, infatti, indicando un puntuale precetto sull’ ammontare della spesa è palesemente in contrasto con l’ autonomia finanziaria
degli Enti Locali conferita dall’ art. 119 Cost.
Ne risulta quindi l’incostituzionalità del comma 216 per contrasto con l’ art. 117 comma 3 ed art. 119 Cost.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 31 marzo 2007
 
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