Indici della Rassegna
Titolo
LO SPOIL SYSTEM Eâ CONTRARIO AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO DELLA COSTITUZIONE
Abstract
(Corte Costituzionale 103 e 104 del 23 marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale 103 e 104 del 23 marzo 2007
Riferimenti Normativi:
- Art. 3 della Legge n. 142/2002.
- Art. 97 della Costituzione
Con i due pronunciamenti in epigrafe il giudice delle legge ha partitamente censurato sia la disposizione nazionale sia le leggi regionali che ripercorrendo i detti principi hanno consentito alle pubbliche amministrazioni lâavvicendamento dei dirigenti generali o dei Direttori generali delle ASL in stretta correlazione e con lâentrata in vigore della disposizione e con il mutamento della compagine politica.
In estrema sintesi si ripercorrono i passi più salienti dei detti interventi, sollecitati da innumerevoli giudizi di dirigenti che anche in occasione della variazione dellâassetto politico dellâamministrazione di appartenenza, si sono visti revocare lâincarico ad nutum.
Con la riforma della dirigenza ad opera del D.Lgs. 29/1993 e sue evoluzioni innovative si è determinato il passaggio â da una concezione della dirigenza intesa come status ossia sviluppo della carriera del funzionario pubblico ad una dirigenza di tipo funzionaleâ allâorgano politico.
Il nuovo rapporto, caratterizzato dalla netta distinzione tra potere di indirizzo ed attività gestionale, è stato rimarcato dallâampliamento delle competenze dirigenziali a cui è stato di immediato corollario il maggior rigore nellâaccertamento della responsabilità dirigenziale che presuppone un efficace sistema di valutazione in relazione agli obiettivi fissati.
La modifica apportata allâart. 19 del D.Lgs 165/2001 ad opera della legge 144/2002 attribuisce al provvedimento di conferimento dellâincarico competenza alla determinazione sia dellâoggetto, che degli obiettivi da conseguire, il tutto con specifico riferimento al piano ed ai programmi già definiti dellâente. La durata dellâ ufficio è quindi da correlarsi al raggiungimento delle finalità prefissate.
La disposizione dellâart. 21 sempre del D.Lgs 165/2001 correla al mancato raggiungimento degli obiettivi lâimpossibilità del rinnovo del detto incarico. Solo in caso di gravi inadempienze è prevista la revoca dellâincarico e la collocazione in disponibilità nel ruolo.
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Sulla scorta del detto quadro normativo è stata censurata la norma dellâart. 3, comma 7 del D.Lgs 165/2001 laddove prevede la cessazione dagli incarichi dirigenziali allo scadere del 60 gg. dalla data della sua entrata in vigore.
Ma proprio la previsione legata alla scadenza non naturale del rapporto, bensì ad un fatto estraneo alla stesso e non prevedendo la partecipazione del soggetto interessato, viola il principio costituzionale di continuità dellâazione amministrativa, per essere strettamente connesso a quello di buon andamento.
La revoca delle funzioni esercitate dai dirigenti deve essere sorretta da provvedimento motivato, preannunciato da avviso dellâavvio del procedimento aperto allâintervento dellâinteressato; in detta sede sarà intavolato confronto partecipativo dando modo al dirigente di fornire la rappresentazione delle attività e dei risultati conseguiti. Solo allâesito del detto procedimento potrà essere emessa decisione che dia giusto ed esaustivo conto delle rispettive esigenze e posizioni.
âLa dipendenza funzionale del dipendente non è mai dipendenza politica atteso che seppur sottoposto alle direttive del vertice politico ed al suo giudizio, non può essere messo in condizione di precarietà che consentano la decadenza dalle funzioni in assenza della garanzia del giusto procedimento.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 31 marzo 2007
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