Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
LO SPOIL SYSTEM E’ CONTRARIO AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO DELLA COSTITUZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte Costituzionale 103 e 104 del 23 marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale 103 e 104 del 23 marzo 2007

Riferimenti Normativi:
- Art. 3 della Legge n. 142/2002.
- Art. 97 della Costituzione

Con i due pronunciamenti in epigrafe il giudice delle legge ha partitamente censurato sia la disposizione nazionale sia le leggi regionali che ripercorrendo i detti principi hanno consentito alle pubbliche amministrazioni l’avvicendamento dei dirigenti generali o dei Direttori generali delle ASL in stretta correlazione e con l’entrata in vigore della disposizione e con il mutamento della compagine politica.
In estrema sintesi si ripercorrono i passi più salienti dei detti interventi, sollecitati da innumerevoli giudizi di dirigenti che anche in occasione della variazione dell’assetto politico dell’amministrazione di appartenenza, si sono visti revocare l’incarico ad nutum.
Con la riforma della dirigenza ad opera del D.Lgs. 29/1993 e sue evoluzioni innovative si è determinato il passaggio “ da una concezione della dirigenza intesa come status ossia sviluppo della carriera del funzionario pubblico ad una dirigenza di tipo funzionale“ all’organo politico.
Il nuovo rapporto, caratterizzato dalla netta distinzione tra potere di indirizzo ed attività gestionale, è stato rimarcato dall’ampliamento delle competenze dirigenziali a cui è stato di immediato corollario il maggior rigore nell’accertamento della responsabilità dirigenziale che presuppone un efficace sistema di valutazione in relazione agli obiettivi fissati.
La modifica apportata all’art. 19 del D.Lgs 165/2001 ad opera della legge 144/2002 attribuisce al provvedimento di conferimento dell’incarico competenza alla determinazione sia dell’oggetto, che degli obiettivi da conseguire, il tutto con specifico riferimento al piano ed ai programmi già definiti dell’ente. La durata dell’ ufficio è quindi da correlarsi al raggiungimento delle finalità prefissate.
La disposizione dell’art. 21 sempre del D.Lgs 165/2001 correla al mancato raggiungimento degli obiettivi l’impossibilità del rinnovo del detto incarico. Solo in caso di gravi inadempienze è prevista la revoca dell’incarico e la collocazione in disponibilità nel ruolo.
*** ******* ***
Sulla scorta del detto quadro normativo è stata censurata la norma dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs 165/2001 laddove prevede la cessazione dagli incarichi dirigenziali allo scadere del 60 gg. dalla data della sua entrata in vigore.
Ma proprio la previsione legata alla scadenza non naturale del rapporto, bensì ad un fatto estraneo alla stesso e non prevedendo la partecipazione del soggetto interessato, viola il principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa, per essere strettamente connesso a quello di buon andamento.
La revoca delle funzioni esercitate dai dirigenti deve essere sorretta da provvedimento motivato, preannunciato da avviso dell’avvio del procedimento aperto all’intervento dell’interessato; in detta sede sarà intavolato confronto partecipativo dando modo al dirigente di fornire la rappresentazione delle attività e dei risultati conseguiti. Solo all’esito del detto procedimento potrà essere emessa decisione che dia giusto ed esaustivo conto delle rispettive esigenze e posizioni.
“La dipendenza funzionale del dipendente non è mai dipendenza politica atteso che seppur sottoposto alle direttive del vertice politico ed al suo giudizio, non può essere messo in condizione di precarietà che consentano la decadenza dalle funzioni in assenza della garanzia del giusto procedimento.


Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 31 marzo 2007
 
Valuta questa Pagina
stampa