Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
CARTELLONI PUBBLICITARI: Per la loro installazione lungo le strade non è applicabile l’istituto del silenzio-assenso ex art. 20 della legge 241 del 1990
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. II, sent. 1° marzo 2007, n. 4869

Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione della sanzione pecuniaria notificata per violazione dell’art. 23, comma 7 e 11 C.d.S. (esposizione di cartelloni pubblicitari senza la preventiva autorizzazione) in relazione al verbale di contestazione elevato dalla polizia Stradale.

Sosteneva l’opponente di avere inoltrato regolare domanda alla Provincia e di averne ricevuto riscontro via fax, ma , essendo il provvedimento negativo intervenuto a distanza di 127 giorni dal ricevimento della relativa istanza, dovevasi ritenere che il provvedimento autorizzativo era intervenuto in forza del silenzio-assenso formatosi sulla relativa richiesta ex art. 20 legge n. 241/90.

Il Principio
L’istituto del silenzio assenso, previsto dall’art. 20 legge n. 241 del 1990 come regola generale nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, non è di portata illimitata, bensì contiene deroghe per atti e procedimenti indicati nel comma quarto dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica.

Tale istituto, in particolare non è applicabile all’installazione lungo le strade di cartelloni pubblicitari, atteso che l’art. 23 C.d.S. espressamente stabilisce, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione, che i cartelli pubblicitari, in ogni caso, non possono essere apposti lungo le strade senza una espressa autorizzazione.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 31 marzo 2007
 
Valuta questa Pagina
stampa