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Indici della Rassegna

Titolo
DANNEGGIAMENTO DELL’AUTO RIMOSSA: Il proprietario ha l’obbligo di pagare le spese di custodia dal momento del risarcimento integrale
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. III, sent. 27 marzo 2007, n. 7493

Il Fatto
Una ditta per il soccorso stradale rimuoveva una vettura in divieto di sosta trasportandola al suo deposito.
Il trasgressore, proprietario dell’autovettura, pagava le spese di rimozione e custodia esclusivamente per il primo giorno e, poiché nelle operazioni di rimozione e traino il veicolo era stato danneggiato al punto di non essere in condizione di marciare, adiva l’autorità giudiziaria per il risarcimento del danno.

Poiché la compagnia assicurativa della ditta aveva risarcito interamente il danno il giudice di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il proprietario dell’autovettura a pagare le spese di custodia – richieste in riconvenzionale - per tutti i giorni in cui il veicolo era rimasto presso il deposito.

L’automobilista impugnava la sentenza di primo grado. La Corte d’Appello rigettava la domanda della ditta ritenendo che non si fosse perfezionato alcun contratto di deposito in mancanza di una consegna volontaria del veicolo a scopo di custodia e per essere il veicolo stesso rimasto presso la ditta non per volontà del proprietario ma perché danneggiato al punto di non poter circolare.

La ditta soccombente proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.

Il Principio
Con la sentenza in epigrafe i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dalla ditta per il soccorso stradale per le motivazioni che seguono.
Con la rimozione del veicolo in divieto di sosta e il trasporto al deposito sorge per il depositario l’obbligo di provvedere alla custodia e per il proprietario l’obbligo del pagamento delle spese relative fino al ritiro dello stesso.
Nel deposito, infatti, non è sempre necessaria la consegna materiale e volontaria della cosa dal depositante al depositario a scopo di custodia, potendo la consegna realizzarsi con una ficta traditio attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario, per effetto del mancato ritiro da parte dell’avente diritto.
L’obbligo del pagamento delle spese di custodia non sorge solo se il ritiro non è possibile, come nella specie accertato, per non essere il veicolo in grado di marciare per i danni ad esso arrecati nelle operazioni di rimozione e traino. In tal caso l’obbligo decorre dalla riparazione o dall’integrale risarcimento dei danni. Da tale momento non trova alcuna giustificazione il mancato ritiro, anche se il veicolo, per le condizioni in cui è, non ha più alcun valore commerciale ed è conveniente demolirlo.
Il proprietario, che sia stato risarcito, ha comunque l’onere, per non incorrere nel pagamento delle spese, sia pure limitate a quelle della mera occupazione di parte dell’area adibita a deposito, di prelevarlo e trasportarlo altrove e il depositario ha diritto di ritenzione fino al pagamento.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 31 marzo 2007
 
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