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Titolo
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE: deve avvenire entro il termine massimo assegnato dal bando per lâinoltro della domanda principale
Abstract
(Tar Lazio, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Sez. II ter, sent. 2 aprile 2007 n. 2923
Riferimenti Normativi:
- Art. 36 D.P.R. 655/1982
Eâ da riconoscersi in capo ai partecipanti alla gara pubblica la facoltà di integrazione documentale rispetto alla domanda di partecipazione, purché detta integrazione avvenga entro il termine massimo assegnato, stabilito nel bando, per lâinoltro della domanda principale.
Se il bando di gara prevede come esclusiva modalità di presentazione delle offerte quella della raccomandata postale con ricevuta di ritorno da far pervenire entro il termine indicato nel bando, la tempestività va esaminata alla luce del disposto della norma di cui allâart. 36, comma 3 del D.P.R. 655/1982.
Secondo detto disposto la corrispondenza si deve intendere âpervenuta al destinatario fin dal momento in cui entra nella giuridica disponibilità del medesimo presso lâufficio postale di destinazioneâ perché rientra tra gli ordinari doveri delle pubbliche amministrazioni âil ritiro della corrispondenza direttamente presso i detti uffici postaliâ.
Lâamministrazione che non prescriva che lâatto pervenga direttamente presso i propri uffici ha lâonere di âritirare direttamente presso lâufficio postale nel momento in cui scade il termine di presentazione delle domande tutta la corrispondenza giacenteâ .
Eâ illegittimo, quindi, il provvedimento di esclusione dalla gara se la domanda di partecipazione, seppur trasmessa a mezzo plico raccomandato tramite lâamministrazione postale, non sia stata ritirata, ad opera della stazione appaltante, presso i detti uffici in tempo utile ed entro il limite di scadenza per la corretta partecipazione alla selezione e sia provato che il plico sia pervenuto a destinazione presso lâufficio postale entro il termine anzidetto tale da essere nella disponibilità giuridica della pubblica amministrazione.
Di contro non può tacciarsi di illegittimità lâesclusione dalla partecipazione se lâatto debba pervenire a mezzo raccomandata espresso entro il termine assegnato, atteso che in detta ipotesi il recapito a domicilio è a carico del servizio postale e non si applica il disposto dellâart. 36 del citato D.P.R.
Lâamministrazione non ha così lâonere del ritiro e lâinvio tempestivo del plico è a carico della parte, ovvero lâonere della regolare consegna è a carico esclusivo del servizio postale.
Per completezza si sottolinea che il giudicante ha confermato il principio di diritto della facoltà dellâamministrazione di determinare le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione eleggendo forme maggiormente garantistiche della trasparenza ed imparzialità .
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 aprile 2007
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