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Indici della Rassegna

Titolo
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE: deve avvenire entro il termine massimo assegnato dal bando per l’inoltro della domanda principale
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Sez. II ter, sent. 2 aprile 2007 n. 2923

Riferimenti Normativi:
- Art. 36 D.P.R. 655/1982

E’ da riconoscersi in capo ai partecipanti alla gara pubblica la facoltà di integrazione documentale rispetto alla domanda di partecipazione, purché detta integrazione avvenga entro il termine massimo assegnato, stabilito nel bando, per l’inoltro della domanda principale.
Se il bando di gara prevede come esclusiva modalità di presentazione delle offerte quella della raccomandata postale con ricevuta di ritorno da far pervenire entro il termine indicato nel bando, la tempestività va esaminata alla luce del disposto della norma di cui all’art. 36, comma 3 del D.P.R. 655/1982.
Secondo detto disposto la corrispondenza si deve intendere “pervenuta al destinatario fin dal momento in cui entra nella giuridica disponibilità del medesimo presso l’ufficio postale di destinazione” perché rientra tra gli ordinari doveri delle pubbliche amministrazioni “il ritiro della corrispondenza direttamente presso i detti uffici postali”.
L’amministrazione che non prescriva che l’atto pervenga direttamente presso i propri uffici ha l’onere di “ritirare direttamente presso l’ufficio postale nel momento in cui scade il termine di presentazione delle domande tutta la corrispondenza giacente” .
E’ illegittimo, quindi, il provvedimento di esclusione dalla gara se la domanda di partecipazione, seppur trasmessa a mezzo plico raccomandato tramite l’amministrazione postale, non sia stata ritirata, ad opera della stazione appaltante, presso i detti uffici in tempo utile ed entro il limite di scadenza per la corretta partecipazione alla selezione e sia provato che il plico sia pervenuto a destinazione presso l’ufficio postale entro il termine anzidetto tale da essere nella disponibilità giuridica della pubblica amministrazione.
Di contro non può tacciarsi di illegittimità l’esclusione dalla partecipazione se l’atto debba pervenire a mezzo raccomandata espresso entro il termine assegnato, atteso che in detta ipotesi il recapito a domicilio è a carico del servizio postale e non si applica il disposto dell’art. 36 del citato D.P.R.
L’amministrazione non ha così l’onere del ritiro e l’invio tempestivo del plico è a carico della parte, ovvero l’onere della regolare consegna è a carico esclusivo del servizio postale.
Per completezza si sottolinea che il giudicante ha confermato il principio di diritto della facoltà dell’amministrazione di determinare le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione eleggendo forme maggiormente garantistiche della trasparenza ed imparzialità.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 aprile 2007
 
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