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Indici della Rassegna

Titolo
MANCATA ESTERNAZIONE DELL’ITER LOGICO SEGUITO PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: CONSEGUENZE.
Argomento
Appalti
Abstract
(TAR Abruzzo Pescara, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Abruzzo Pescara, sent. 3 aprile 2007 n. 373.


1 - Il privato ha interesse a far valere il difetto dei requisiti del partecipante avversario impugnando l’ammissione alla gara del concorrente ammesso, unitamente al provvedimento di aggiudicazione, gli atti di ammissione, infatti, sono da valutarsi come meri atti interni e privi quindi di contenuto lesivo. Solo laddove il concorrente, carente dei requisiti di partecipazione, sia risultato aggiudicatario può concretizzarsi la lesione degli interessi dei partecipanti cui sarà rimesso il gravame avverso e il provvedimento di aggiudicazione e quello di ammissione.
2 - Se l’atto lesivo non risulta direttamente trasmesso agli interessati, il termine per l’impugnativa va fatto decorrere dalla scadenza del periodo di 15 gg. per la pubblicazione del provvedimento decisorio.
3 - Nella gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il seggio di gara deve dar conto dell’iter logico seguito per le operate valutazioni dando conto analitico dei criteri che saranno posti a fondamento per la valutazione dei singoli elementi dell’offerta tecnica e dei punteggi ad essi assegnati esplicitando ”le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente con l’indicazione numerica”.
Nella fase di valutazione delle offerte - diversamente da quanto avviene per i pubblici concorsi - il punteggio in forma numerica è consentito solo quando “il numero delle sottovoci con i relativi punteggi entro i quali ripartire i parametri di valutazione delle singole voci sia talmente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell’ambito del minimo e massimo tale da rendere evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico.”
Ne consegue che solo la specificità ed il dettaglio dei subcriteri consente alla commissione di valutazione di ritenersi esonerata dalla specifica indicazione dell’iter logico seguito per la determinazione della valutazione.
L'attribuzione di un mero punteggio numerico è possibile solo allorquando il bando di gara, o lo stesso organo di valutazione, abbiano preventivamente e puntualmente prefissato i criteri in modo sufficientemente dettagliato, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci per la valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta. In tale caso, infatti, ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico qualitativo precostituito, in grado, di per sé, di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un'ulteriore motivazione, risultando compiutamente esternato il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria.
L’omesso analitico esame estimativo consente al giudicante di procedere all’annullamento dell’atto valutativo proprio per la carenza della necessitata iter motivazionale che avrebbe dovuto supportare l’attribuzione del punteggio, essendo impedita di fatto l’indagine del giudice in merito circa la ragionevolezza, logicità e coerenza delle valutazioni.
5 - Dal detto annullamento consegue l’inefficacia del contratto stipulato nelle more della definizione del giudizio essendo venuto meno l’atto su cui si sarebbe dovuto fondare il rapporto contrattuale che, pertanto, resta automaticamente e definitivamente privato dei suoi effetti giuridici: la caducazione di uno degli atti della serie dell'evidenza pubblica che precede la conclusione del contratto determina una situazione equivalente a quella della radicale mancanza del procedimento di scelta del contraente. In entrambe le ipotesi viene meno il rapporto di necessaria consequenzialità che condiziona la sopravvivenza del successivo contratto e dei suoi effetti.


Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 aprile 2007
 
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