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Indici della Rassegna

Titolo
Diritto di accesso in materia ambientale
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 7 settembre 2004, n. 5795)
Testo

Con la sentenza emarginata n. 5795/04, i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato la diversa disciplina prevista dall’art. 3 D.lgs 39/97 in materia di accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale rispetto a quella generale di cui all’art. 22 e seguenti L. 241/90.

In particolare, è stato ravvisato come l’art. 3 D.lgs 39/97 abbia introdotto una fattispecie speciale rispetto alla disciplina generale dettata dalla legge 241/90 sotto il duplice ordine di fattori di non prevedere alcuna limitazione in merito ai soggetti legittimati all’accesso e al contenuto stesso della richiesta.

Tutti i soggetti giuridici hanno diritto alle informazioni ambientali senza necessità di dover essere titolari di un particolare interesse per accedere ai documenti.
Inoltre l’oggetto della richiesta non riguarda solo i documenti già formati e in possesso dell’amministrazione, ma ha un contenuto decisamente più ampio riguardano le informazioni relative all’ambiente che comportano anche un’attività di elaborazione da parte dell’ente pubblico.

L’art. 3 D.lgs 39/97 riconosce pertanto in capo ad ogni soggetto dell’ordinamento giuridico un vero e proprio diritto alle informazioni ambientali senza la limitazione della titolarità di un particolare interesse e della disponibilità degli atti.

In materia ambientale risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni su un determinato contesto e senza l’indicazione dei documenti richiesti per costituire, in capo all’amministrazione ricevente, l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative al caso in questione, elaborarle e comunicarle all’istante.

NORMATIVA A CONFRONTO
D.lgs 39/97

Articolo 3

Ambito di applicazione.
1. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

L. 241/90
Articolo 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
lunedì 20 settembre 2004
 
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