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Titolo
ACCESSO AGLI ATTI: diritto dei consiglieri comunali nellâesercizio del mandato elettorale
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(TAR Toscana, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Toscana, Sez. II , sent. 6 aprile 2007, n. 622
Riferimenti normativi:
- Art. 43 D. L. vo 267/2000
Il consigliere comunale, nellâ esercizio del mandato elettorale, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili allâ espletamento del mandato medesimo.
Il consigliere nellâ espletamento delle prerogative di verifica politica e gestionale dellâ attività dellâ organo comunale esercita un diritto particolarmente qualificato.
Dallâ interpretazione dellâ art. 43 D. L. vo 267/2000 la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il consigliere comunale ha diritto di prendere visione degli atti ed ottenere notizie utili da tutti gli uffici del comune per un corretto espletamento del mandato elettorale.
Tale diritto è così esteso che tra gli atti oggetto dellâ accesso rientrano anche eventuali pareri richiesti dallâ Amministrazione comunale, la quale non può nemmeno apporre, in un eventuale diniego, la necessità di tutelare la riservatezza dei terzi, poiché a mente del secondo comma dellâ art. 43 T.U. i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati.
Ne consegue che, pur nellâ ipotesi in cui si tratti di atti che possano ledere la riservatezza altrui, essendo i consiglieri tenuti al segreto, non esiste nessuna ragione logica per inibire lâ accesso.
La particolare posizione giuridica in cui si trova lâ amministratore nellâ esercizio dei suoi compiti gli conferisce un diritto così qualificato che lâ eventuale diniego allâ accesso è unâ ipotesi marginale ed eccezionale.
Emerge chiaramente che i consiglieri hanno diritto di accesso a tutti gli atti utili allâ esercizio del loro mandato, senza alcuna limitazione non potendo lâ Amministrazione disattendere la domanda.
Il consigliere non è tenuto ad indicare i motivi della richiesta né gli organi dellâ Ente hanno titolo a richiederli, poiché altrimenti, questi ultimi eserciterebbero un controllo sul loro operato.
La chiara affermazione contenuta nellâ art. 43 T.U. laddove si riconosce ai consiglieri il diritto di accesso a tutte le notizie utili allâ espletamento dellâ incarico elettorale estende il diritto a qualsiasi atto ritenuto utile per esercitare le prerogative di verifica politica e gestionale dellâ attività dellâ organo comunale.
Il riferimento alle notizie âutiliâ contenuto nella norma, non è una limitazione, ma al contrario unâ estensione del diritto a qualsiasi atto per un corretto svolgimento dellâ attività amministrativa.
In questo contesto, un parere che lâ Ente Locale ha richiesto per la successiva adozione di un provvedimento rientra tra quelle notizie âutiliâ sulle quali il consigliere comunale può esercitare lâ accesso.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 15 aprile 2007
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