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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI: diritto dei consiglieri comunali nell’esercizio del mandato elettorale
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(TAR Toscana, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Toscana, Sez. II , sent. 6 aprile 2007, n. 622

Riferimenti normativi:
- Art. 43 D. L. vo 267/2000

Il consigliere comunale, nell’ esercizio del mandato elettorale, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’ espletamento del mandato medesimo.

Il consigliere nell’ espletamento delle prerogative di verifica politica e gestionale dell’ attività dell’ organo comunale esercita un diritto particolarmente qualificato.
Dall’ interpretazione dell’ art. 43 D. L. vo 267/2000 la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il consigliere comunale ha diritto di prendere visione degli atti ed ottenere notizie utili da tutti gli uffici del comune per un corretto espletamento del mandato elettorale.
Tale diritto è così esteso che tra gli atti oggetto dell’ accesso rientrano anche eventuali pareri richiesti dall’ Amministrazione comunale, la quale non può nemmeno apporre, in un eventuale diniego, la necessità di tutelare la riservatezza dei terzi, poiché a mente del secondo comma dell’ art. 43 T.U. i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati.
Ne consegue che, pur nell’ ipotesi in cui si tratti di atti che possano ledere la riservatezza altrui, essendo i consiglieri tenuti al segreto, non esiste nessuna ragione logica per inibire l’ accesso.
La particolare posizione giuridica in cui si trova l’ amministratore nell’ esercizio dei suoi compiti gli conferisce un diritto così qualificato che l’ eventuale diniego all’ accesso è un’ ipotesi marginale ed eccezionale.
Emerge chiaramente che i consiglieri hanno diritto di accesso a tutti gli atti utili all’ esercizio del loro mandato, senza alcuna limitazione non potendo l’ Amministrazione disattendere la domanda.
Il consigliere non è tenuto ad indicare i motivi della richiesta né gli organi dell’ Ente hanno titolo a richiederli, poiché altrimenti, questi ultimi eserciterebbero un controllo sul loro operato.
La chiara affermazione contenuta nell’ art. 43 T.U. laddove si riconosce ai consiglieri il diritto di accesso a tutte le notizie utili all’ espletamento dell’ incarico elettorale estende il diritto a qualsiasi atto ritenuto utile per esercitare le prerogative di verifica politica e gestionale dell’ attività dell’ organo comunale.
Il riferimento alle notizie “utili” contenuto nella norma, non è una limitazione, ma al contrario un’ estensione del diritto a qualsiasi atto per un corretto svolgimento dell’ attività amministrativa.
In questo contesto, un parere che l’ Ente Locale ha richiesto per la successiva adozione di un provvedimento rientra tra quelle notizie “utili” sulle quali il consigliere comunale può esercitare l’ accesso.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 15 aprile 2007
 
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