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Indici della Rassegna

Titolo
PRECARIETA’ DELL’OPERA EDILIZIA E OBBLIGO DI CONCESSIONE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Lazio – Roma, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio – Roma, sez. II ter – sentenza 5 aprile 2007 n. 2986
Riferimenti Normativi:
- Art. 10 e 40 della L. n. 47 del 1985.

Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di residenza con il quale è stata intimata la demolizione di un manufatto abusivo, costituito da una piattaforma in calcestruzzo con tettoia in ferro e di due containers in ferro, ed il ripristino dell’originario piano di campagna modificato con riporto di terreno, deducendone l’illegittimità con unico motivo di censura per violazione di legge. Infatti, ritiene che non sarebbe stata necessaria la concessione ma solo la autorizzazione edilizia con conseguente inammissibilità della demolizione, potendo il Comune esclusivamente imporre una sanzione di tipo pecuniario ai sensi dell’art. 10 della L. n. 47 del 1985.
Il ricorrente ha inoltre presentato, successivamente al deposito del ricorso, istanza per il rilascio della autorizzazione edilizia in sanatoria relativamente alla tettoia.
Il Comune si è costituito in giudizio evidenziando che la suddetta istanza è stata da esso rigettata con determinazione dirigenziale, ed ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Il Principio
“Per giurisprudenza consolidata nella materia del sistema delineato dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, qualora l’interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria di abusi, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza (nella specie, ordine di demolizione) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva di efficacia, atteso che a seguito dell’istanza di sanatoria essa deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio, in base alla disciplina posta dal capo I della L. n. 47 del 1985, come prescrive l’art. 40 della stessa legge. Per tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in detta parte.
Per quanto attiene ai due containers in ferro giova rilevare che è necessaria la concessione edilizia, posto che soltanto le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, cioè destinate fin dall’origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, sono esenti dall’assoggettamento alla concessione edilizia, mentre è sicuramente sottoposto al predetto regime un box che pur se non infisso al suolo ma solo aderente in modo stabile, sia destinato ad un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talchè l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
Relativamente alla modifica del piano di campagna, occorre distinguere tra gli scavi finalizzati ad utilizzo edilizio e le consimili attività non connesse all’edificazione: soltanto nella prima ipotesi essi sono da ritenersi compresi nell’intervento complessivo e non richiedono uno specifico titolo autorizzativo, mentre i lavori di sbancamento in assenza di opere in muratura, in quanto modificano autonomamente l’ambiente, necessitano di detto permesso”.

Il Tar Lazio per i motivi suesposti dichiara in parte improcedibile il ricorso e per la parte che residua lo respinge.





Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 15 aprile 2007
 
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