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Indici della Rassegna

Titolo
REVOCA DEGLI ASSESSORI: il provvedimento deve essere motivato con riferimento al comportamento lesivo del rapporto fiduciario tenuto dall’assessore
Argomento
Enti locali
Abstract
(TAR Emilia Romagna, Sent. aprile 2007;Consiglio di Stato, Sent gennaio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Emilia Romagna Sent. 04 aprile 2007 n. 209
- Consiglio di Stato Sent 23 gennaio 2007 n. 209

Riferimenti normativi:
- Art. 46 D. L. vo 267/2000

E’ legittimo il provvedimento con cui il Sindaco revoca l’ incarico ad un assessore nel caso in cui il provvedimento sia motivato con riferimento al comportamento osservato dal componente della giunta idoneo a modificare il rapporto fiduciario sotteso al mandato dell’assessore.

Il provvedimento con cui il sindaco revoca l’ incarico ad un assessore deve essere motivato sulla base di una valutazione rimessa in via esclusiva al capo dell’ Amministrazione locale.
Il controllo giurisdizionale della revoca rimane circoscritto al rispetto dei profili procedimentali e alla congruenza tra l’ atto e i presupposti, senza un conforme apprezzamento dell’ adeguatezza delle motivazioni, tenuto conto dell’ ampia discrezionalità politico amministrativa del sindaco.
Ai sensi dell’ art. 46 comma 4 T.U. E. L. il sindaco ha il potere di revocare gli assessori dandone comunicazione motivata al consiglio, senza alcun voto di ratifica dell’ organo collegiale.
Questo potere sindacale di conferire e revocare le nomine assessorili ha lo scopo di garantire l’ unità di indirizzo della Giunta per perseguire il programma politico in base al quale si è ottenuta la fiducia elettorale.
La revoca adottata può essere considerata un atto negativo alla nomina basata su una valutazione politico amministrativa del sindaco e legata alla necessità di una parziale modifica dei componenti della giunta o ad una nuova considerazione nel rapporto fiduciario tra il primo cittadino e la compagine amministrativa.
La revoca non essendo un provvedimento sanzionatorio non richiede una preventiva comunicazione dell’ avvio del procedimento nei confronti del destinatario e nemmeno una anticipata contestazione degli addebiti.
Questa ampia autonomia di cui gode il sindaco, quale responsabile dell’ amministrazione dell’ Ente nell’ interesse della collettività, trova un limite nell’ obbligo di motivare il provvedimento di revoca dell’ assessore al consiglio comunale, non avendo, comunque tale organo collegiale alcun potere di ratifica, ma solo un eventuale voto di sfiducia nei confronti nei confronti del primo cittadino.
L’ ipotizzabile impugnazione della revoca innanzi all’ organo giurisdizionale amministrativo potrà essere basata esclusivamente su valutazioni dei profili formali e procedimentali della revoca, sulla congruità dell’ atto rispetto ai presupposti e sulla verifica delle ragioni a fondamento del provvedimento che non potranno essere arbitrarie, illogiche, irrazionali o erronee nei fatti.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 15 aprile 2007
 
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