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Titolo
REVOCA DEGLI ASSESSORI: il provvedimento deve essere motivato con riferimento al comportamento lesivo del rapporto fiduciario tenuto dallâassessore
Abstract
(TAR Emilia Romagna, Sent. aprile 2007;Consiglio di Stato, Sent gennaio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Emilia Romagna Sent. 04 aprile 2007 n. 209
- Consiglio di Stato Sent 23 gennaio 2007 n. 209
Riferimenti normativi:
- Art. 46 D. L. vo 267/2000
Eâ legittimo il provvedimento con cui il Sindaco revoca lâ incarico ad un assessore nel caso in cui il provvedimento sia motivato con riferimento al comportamento osservato dal componente della giunta idoneo a modificare il rapporto fiduciario sotteso al mandato dellâassessore.
Il provvedimento con cui il sindaco revoca lâ incarico ad un assessore deve essere motivato sulla base di una valutazione rimessa in via esclusiva al capo dellâ Amministrazione locale.
Il controllo giurisdizionale della revoca rimane circoscritto al rispetto dei profili procedimentali e alla congruenza tra lâ atto e i presupposti, senza un conforme apprezzamento dellâ adeguatezza delle motivazioni, tenuto conto dellâ ampia discrezionalità politico amministrativa del sindaco.
Ai sensi dellâ art. 46 comma 4 T.U. E. L. il sindaco ha il potere di revocare gli assessori dandone comunicazione motivata al consiglio, senza alcun voto di ratifica dellâ organo collegiale.
Questo potere sindacale di conferire e revocare le nomine assessorili ha lo scopo di garantire lâ unità di indirizzo della Giunta per perseguire il programma politico in base al quale si è ottenuta la fiducia elettorale.
La revoca adottata può essere considerata un atto negativo alla nomina basata su una valutazione politico amministrativa del sindaco e legata alla necessità di una parziale modifica dei componenti della giunta o ad una nuova considerazione nel rapporto fiduciario tra il primo cittadino e la compagine amministrativa.
La revoca non essendo un provvedimento sanzionatorio non richiede una preventiva comunicazione dellâ avvio del procedimento nei confronti del destinatario e nemmeno una anticipata contestazione degli addebiti.
Questa ampia autonomia di cui gode il sindaco, quale responsabile dellâ amministrazione dellâ Ente nellâ interesse della collettività , trova un limite nellâ obbligo di motivare il provvedimento di revoca dellâ assessore al consiglio comunale, non avendo, comunque tale organo collegiale alcun potere di ratifica, ma solo un eventuale voto di sfiducia nei confronti nei confronti del primo cittadino.
Lâ ipotizzabile impugnazione della revoca innanzi allâ organo giurisdizionale amministrativo potrà essere basata esclusivamente su valutazioni dei profili formali e procedimentali della revoca, sulla congruità dellâ atto rispetto ai presupposti e sulla verifica delle ragioni a fondamento del provvedimento che non potranno essere arbitrarie, illogiche, irrazionali o erronee nei fatti.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 15 aprile 2007
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