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Indici della Rassegna

Titolo
INFORTUNIO IN ITINERE: non risarcibile se il sinistro avviene per colpa del dipendente
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. marzo 2007)
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez.VI, Sent. 20 marzo 2007 n. 1309

Riferimenti normativi:
- art. 12 - D.Lgs. n. 38/2000

Questa particolare casistica di infortunio, che comprende tutti quegli eventi che si verificano durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ha avuto un iter legislativo molto controverso e, per tantissimo tempo, è stato oggetto di contenzioso con l’INAIL.
Il decreto legislativo n. 38/2000 ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, una tutela assicurativa di tipo generale.
L’art. 12 del predetto decreto ha consentito, nello specifico, di colmare un vuoto legislativo e, recependo i principi giurisprudenziali che si erano consolidati nel tempo, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi occorsi ai lavoratori durante il percorso abitazione/lavoro - lavoro/abitazione.
La tutela dei lavoratori contro il rischio dell’infortunio in itinere era atto dovuto per adeguare la normativa nazionale a quella internazionale concernente gli eventi dannosi compresi nel sistema della sicurezza sociale e per allineare il nostro sistema previdenziale con quello degli altri stati della Comunità Europea.
L’aver colmato il vuoto legislativo non ha però risolto tutte le tematiche legate alla materia tanto è vero che le magistrature superiori nell’ultimo quinquennio si sono più volte pronunciate su argomenti inerenti l’infortunio in itinere.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, infatti, con sentenza del 20 marzo 2007 n. 1309 ha stabilito che “ è legittimo il diniego di riconoscimento della causa di servizio nel caso di un infortunio subito da un dipendente pubblico in occasione di un incidente stradale verificatosi in itinere, mentre si recava al lavoro, con mezzo proprio, nel caso in cui risulti che la responsabilità dell’incidente sia imputabile allo stesso dipendente”.
La vicenda riguarda un dipendente pubblico, coinvolto in un incidente stradale (per non essersi fermato ad uno stop) mentre si recava, con la propria autovettura, al lavoro. L’interessato si è visto negare, dall’INPS, il riconoscimento della causa di servizio ed ha proposto ricorso al TAR che ha individuato la ragione dell’infodatezza della domanda nel fatto che l’incidente è stato causato da “un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo stop”.
A nulla è servito il successivo ricorso al Consiglio di Stato, infatti, i Giudici di Palazzo Spada, ritenendo consolidato l’orientamento della Cassazione, (sez. lavoro n. 11885 del 6.8.2003) in base al quale “la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al Giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice” , hanno respinto l’appello.
In effetti il comportamento dell’interessato integra, come sostenuto dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS, gli estremi della colpa grave, atta ad eliminare il nesso di casualità tra il servizio prestato e l’infortunio subito in itinere.
La ragione del contestato diniego (riconosciuta legittima dal TAR) è stata esplicitata in modo chiaro e circostanziato nel provvedimento impugnato ed il collegio non può che condividerla.
Nella sentenza si affronta anche la problematica relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave che secondo un indirizzo giurisprudenziale del giudice ordinario (con la sola eccezione di casi caratterizzati da “rischio elettivo”) la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell’incidente non interrompe il nesso di casualità.
Autore
Geom. Renzo Graziotti
Data
domenica 15 aprile 2007
 
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