Testo
La normativa nel delicato settore dei servizi pubblici locali ha registrato una continua evoluzione. Alla norma di base del 1990 hanno fatto seguito numerosi tentativi di riforma che hanno impegnato il legislatore per tutta la fine degli anni â90, fino allâattuale assetto risalente al 2003 (art. 14 d.l. 269/2003, convertito con legge 326/2003, integrato dallâart. 4 comma 234 legge 350/2003, confluito del novellato art. 113 d.lgs. 267/2000).
Lâultimo passo in ordine di tempo della lunga fase di attività legislativa è il disegno di legge n. 772 di âDelega al Governo per il riordino dei servizi pubblici localiâ, noto come disegno di legge Lanzillotta.
La volontà di intervenire con una disciplina organica è evidente nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, in cui si dice a chiare lettere che la riforma del 2003, che ha portato alla riscrittura dellâart. 113 del testo unico degli enti locali, ha operato un passo indietro rispetto agli orientamenti del libero mercato.
Gli enti locali per effetto delle riforme del 2003 hanno tre alternative per lâaffidamento dei servizi, qualificati come aventi rilevanza economica. Possono affidarli:
1) a società di capitali, attraverso lâespletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica (è il sistema che nel precedente regime stabilito dalla finanziaria 2002, art. 35 della legge 448/2000, era esclusivo ed obbligatorio);
2) a società a capitale misto pubblico-privato, a condizione che il socio privato sia scelto mediante gara con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle garanzie per la concorrenza;
3) a società a capitale interamente pubblico, secondo le regole dellâaffidamento in house, a condizione che lâente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con lâente o con gli enti pubblici che la controllano.
In tali misure la gara è considerata una opzione alla pari rispetto agli affidamenti diretti in house o a società miste, determinando una cristallizzazione delle posizioni di monopolio.
Il disegno di legge nel tracciare le linee della riforma, che dovrà essere attuata mediante specifici decreti legislativi, da emanare entro un anno dallâapprovazione della legge, si ispira al principio dellâapertura regolata dei mercati e del progressivo superamento di ogni residuo di protezione monopolistica. La situazione attuale produce infatti conseguenze negative per gli utenti, destinatari delle inefficienze causate dalla mancanza di stimoli concorrenziali; per gli enti locali, indotti a non sfruttare la possibilità di scegliere il gestore più adeguato; per gli stessi gestori, portati più a difendere le protezione monopolistiche che a produrre efficienza e a svilupparsi.
Allâart. 1(finalità e ambito di applicazione) sono indicati i due fondamentali capisaldi della riforma: lâapertura alla concorrenza per la gestione dei servizi di rilevanza economica e la garanzia del livello essenziale delle prestazioni in condizioni di universalità e accessibilità .
Lâobiettivo è superare la frammentarietà della disciplina, agevolare le imprese presenti sul mercato, accrescere lâefficacia dei servizi nel soddisfare i bisogni dei cittadini e ridurre i costi per le comunità locali.
Sotto il profilo degli affidamenti, le novità sono rilevanti. La prospettiva è la liberalizzazione, i modi e i tempi per realizzarla sono in funzione delle specificità .
La regola per i nuovi affidamenti e il rinnovo di quelli in essere è la gara; le altre due forme â lâaffidamento in house a società interamente pubblica e quello a società a partecipazione mista pubblica e privata (qualificati entrambi affidamenti diretti) - sono deroghe alla regola generale, motivate e limitate ai casi in cui, per le particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale, non risulti efficace ed utile il ricorso al mercato.
La riorganizzazione non interessa il settore idrico, per il quale si prospetta una direzione di riforma diversa, che tenga conto delle carenze infrastrutturali, delle arretratezze della gestione, degli squilibri territoriali e delle debolezze in termini di standard delle prestazioni. Lâorientamento non è specificato nel disegno di legge, ma comunque si fonda sulla gestione pubblica delle risorse e dei servizi.
Si attendono una disciplina più chiara per le diverse fattispecie di affidamento, che specifichi per esempio i contenuti del bando di gara, o come dovranno essere regolati i rapporti tra affidante e affidatario, o le relazioni tra lâente locale e il gestore per i casi di affidamento diretto.
La relazione di accompagnamento sottolinea lâimportanza di prevedere un termine adeguato per la normalizzazione del nuovo regime.
Le gestioni dirette già in essere potranno protrarsi fino alla naturale scadenza, senza possibilità però di proroghe o rinnovi. Il soggetto affidatario diretto potrà concorrere alla gara per lâaffidamento del servizio. Tale possibilità scadrà al termine di un congruo periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2011.
La riforma rivede inoltre le forme di controllo esterno sulle scelte di gestione, attraverso il potenziamento delle autorità e delle funzioni di regolazione ed anche di ascolto della voce dei cittadini utenti. Lâart. 3 del d.d.l. indica, seppure in modo generico, gli strumenti e le misure che il Governo è delegato ad adottare per la tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, attribuendo una importanza essenziale alla Carta dei Servizi e ai risultati delle indagini di customer, condizionando addirittura il mantenimento dellâaffidamento del servizio allâadozione e al rispetto della Carta e al riscontro positivo degli utenti (ma non è ancora del tutto chiaro il metro con cui valutare i risultati delle indagini e dei sondaggi di mercato).