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Indici della Rassegna

Titolo
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE: necessaria la valutazione dei curricula degli aspiranti e una specifica motivazione
Argomento
Enti locali
Abstract
(CGA, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA, sez. Giurisdizionale, sent. 12 aprile 2007, n. 300

Il Tar procedeva all’annullamento, per difetto di motivazione, della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale era stato nominato il difensore civico di un comune.
A fondamento della pronuncia dei giudici amministrativi stava l’art. 84 dello statuto comunale secondo cui si evince che la scelta del difensore civico non si sostanzia in un atto politico svincolato da ogni obbligo di motivazione, ma, al contrario, proprio perché la procedura comparativa sfocia nella scelta del soggetto che assicuri una particolare competenza, l’Amministrazione è tenuta a prendere in esame i titoli e l’esperienza professionale vantati dagli aspiranti.

La sentenza del Tar veniva, quindi, appellata sostenendo che i consiglieri erano a conoscenza dei curricula dei candidati, che la nomina a difensore civico non ha natura concorsuale e quindi prescinde da una valutazione comparativa tra i candidati, che la motivazione non era necessaria avendo la nomina stessa natura politica.

Il CGA ha ritenuto corretta la sentenza di annullamento del provvedimento di nomina del difensore civico per difetto di motivazione.
L’art. 84 dello statuto comunale, vigente alla data di adozione dei provvedimenti stessi, prevedeva, infatti, una vera e propria procedura comparativa per la scelta del difensore civico, stabilendo i requisiti richiesti per la relativa nomina e le modalità di presentazione delle candidature, imponendo, tra l’altro, la presentazione del curriculum professionale.

Il Consiglio Comunale, pertanto, nella scelta tra più concorrenti, era tenuto a prendere in considerazione i titoli elencati nel curriculum di ciascun candidato, al fine di vagliarne la preparazione, l’esperienza e la competenza giuridico-amministrativa e ciò per garantire l’indipendenza, l’obiettività e l’equilibrio di giudizio del soggetto che sarebbe stato scelto a quella carica, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, motivando le ragioni della scelta operata.

Né vale la natura politica di tale scelta ad escludere l’obbligo di motivazione. Trattandosi di una procedura selettiva l’amministrazione aveva l’obbligo di motivare la sua determinazione per rendere conto del suo operato ai cittadini del Comune.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 30 aprile 2007
 
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