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Titolo
SEGRETARI COMUNALI: sono tenuti allâosservanza dellâobbligo dellâorario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 aprile 2007, n. 1763
Il Fatto
Il Giudice di prime cure aveva respinto il ricorso proposto dal Segretario Comunale avverso il decreto del prefetto con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per non aver rispettato lâorario di lavoro in alcuni periodi dellâanno.
La sentenza viene appellata dal Segretario Comunale sostenendo, tra le altre, che il segretario comunale, essendo equiparato nei piccoli comuni ai dirigenti, sarebbe esonerato dallâobbligo della timbratura del cartellino.
Non solo, veniva precisato in sede di appello che, in mancanza di alcuna contestazione non si sarebbe dovuto effettuare alcun recupero per lâimplicita autorizzazione del Sindaco; ciò in quanto il ricorrente avrebbe avuto un credito di 49 ore di straordinario effettuato oltre il normale orario di servizio.
Il Principio
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe ha ritenuto che âanche il segretario comunale, come tutti i dipendenti, sia tenuto allâosservanza dellâobbligo dellâorario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficioâ.
Viene rilevato, inoltre, che nella fattispecie specifica, il ricorrente non risulta essere stato autorizzato dal sindaco a non osservare lâorario di lavoro e che il suo eventuale credito di ore di straordinario non consentiva, a iniziativa del medesimo, di derogare al normale orario di servizio.
A conclusione si può quindi affermare il principio secondo cui risulta pienamente legittimo il provvedimento con il quale il Prefetto irroga nei confronti di un segretario comunale la sanzione disciplinare della censura per il fatto che lo stesso si è presentato al lavoro in ritardo, ove il segretario stesso non risulti essere stato autorizzato dal Sindaco a non osservare lâorario di lavoro, né, dâaltra parte, il suo eventuale credito di ore di straordinario consente, a iniziativa del medesimo, di derogare al normale orario di servizio.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 30 aprile 2007
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