Indici della Rassegna
Titolo
Amministratori locali: a chi spetta l'onere delle spese legali in caso di reati attinenti la libertà di espressione?
Testo
Succede spesso che nel corso di dibattiti consiliari - e quindi nel mezzo dell'espletamento di funzioni pubbliche - consiglieri, comunali o provinciali, intervengano con toni polemici, particolarmente accesi, nei confronti dei loro avversari politici.
Quando i toni raggiungono livelli tali da sfociare in veri e propri conflitti e la parte "criticata" sporge querela, sorge il problema della sostenibilità delle spese legali da parte dell'Ente cui l'amministratore appartiene.
Sul punto esistono diversi orientamenti giurisprudenziali che conducono a soluzioni pratiche difformi.
A) Non è imputabile la volontà del consigliere all'ente
Tutte le esternazioni della volontà , fatte dal consigliere, nel corso dell'attività oratoria rimangono imputabili unicamente al soggetto che le esprime. Un nesso con l'ente di appartenenza si realizza quando detta volontà concorre a determinare la volontà dell'organo, sfociando nell'adozione dell'atto deliberativo.
Secondo questo orientamento, dunque, la diffamazione non è un'attività ricollegabile all'Ente.
B) Libertà di espressione e assunzione dell'onere di difesa
Questa seconda impostazione, contraria alla precedente, porterebbe a considerare quale "bene giuridico" la libertà di espressione del consigliere. Detta interpretazione ritiene che spetti all'ente tutelare la funzione del consigliere nella sua qualità di parte dell'organo Consiliare che, nella veste istituzionale, concorre alla determinazione della volontà pubblica anche attraverso la propria attività oratoria che si può, legittimamente, esternare anche con esercizio di critica.
Ovviamente i presupposti per l'accoglimento di quest'ultima tesi sono:
1. il giudizio penale di diffamazione deve essere iniziato a seguito di un'attività svolta dal consigliere nella propria qualità di amministratore dell'Ente e non in veste estranea;
2. il giudizio penale deve terminare con una sentenza di assoluzione.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 13 settembre 2004
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