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Indici della Rassegna

Titolo
SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO E PREVENTIVO AVVISO DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO
Argomento
Opere pubbliche
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11 aprile 2007 n. 1632.
Riferimenti Normativi:
- Art. 7 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.

Il Fatto
Con il ricorso di primo grado, l’odierna appellata, dipendente del Ministero delle Finanze, ha impugnato il decreto con cui il Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio ha disposto la sua sospensione cautelare dal servizio a seguito del decreto con il quale il GIP del Tribunale di Napoli ha disposto il giudizio perchè imputata dei reati di cui agli artt. 110 e 479 C.P., poiché in qualità di pubblico ufficiale, in servizio presso l’UPLMO, attestava falsamente che la richiesta di invito a gara di una ditta fosse pervenuta il 26.11.1994, apponendo sulla stessa il timbro di ricezione e protocollandola nella falsa data. Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la dedotta violazione dell’art. 7 della legge 241/90, vale a dire per omessa comunicazione, da parte dell’Amministrazione resistente, di avvio del procedimento sfociato nella misura cautelare sopra menzionata.
Avverso la sentenza del TAR propone appello, dinanzi al Consiglio di Stato, il Ministero delle Finanze sostenendo l’erroneità della statuizione del giudice di primo grado, laddove ha ritenuto non sussistenti gli elementi di urgenza e celerità che permettono all’Amministrazione condotte derogatorie rispetto al generale principio della partecipazione del soggetto destinatario dell’atto al procedimento amministrativo che precede l’atto stesso.
L’appellata si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, nonché la verifica della sussistenza dell’interesse alla decisione della presente controversia, visto che il termine di durata quinquennale della misura cautelare è ormai spirato.

Il Principio
“Il Collegio deve anzitutto rilevare che il ricorso non è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, infatti, l’intervenuto esaurimento dell’ambito temporale di efficacia dell’atto oggetto del giudizio non fa venir meno, né l’interesse della ricorrente alla declaratoria dell’illegittimità dell’azione amministrativa concretatasi nella detta misura, né quello opposto dell’Amministrazione alla statuizione della correttezza dell’azione medesima.
Nel merito va precisato che il giudice di primo grado non ha tenuto nel debito conto la natura cautelare e provvisoria del decreto di sospensione ex art. 27 del C.C.N.L., il quale, a fronte di comportamenti penalmente rilevanti messi in essere dal pubblico dipendente ed in presenza di un rinvio a giudizio per fatti attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, prevede la possibilità discrezionale posta in capo alla P.A., di procedere alla sospensione dal servizio del soggetto sottoposto all’azione penale. Non sussiste, quindi, la dedotta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90, atteso che l’obbligo di preavviso procedimentale imposto dalla norma viene meno, per espressa volontà del legislatore, allorché sussistano comprovate esigenze di celerità, che, se di regola devono essere esplicitate sono da ritenersi implicite nella finalità cautelare, di tutela immediata dell’ordinato svolgimento dell’attività dell’Amministrazione attraverso l’allontanamento del dipendente “pericoloso”, propria del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio. Si tratta di scelte cautelative che, malgrado la presunzione di innocenza dell’imputato-dipendente fino alla condanna con sentenza irrevocabile, consentono la preminente tutela degli interessi di rilievo coinvolti, stanti, da un lato, la peculiarità delle funzioni esercitate in virtù dello status di pubblico dipendente e, dall’altro, la corrispondente necessità di tutela del prestigio, della imparzialità e della immagine dell’Amministrazione”.

Il Consiglio di Stato, considerato quanto sopra, accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.



Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 30 aprile 2007
 
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