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Titolo
OMNICOMPRENSIVITà DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: Illegittima la ulteriore retribuibilità delle attività che rientrano nelle mansioni dellâufficio ricoperto
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte dei Conti, sent. marzo 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Giuris. Regione Sicilia, sent. 26 marzo 2007 n. 801
Riferimenti Normativi:
- Art. 60 D.P.R. 3/1957
- Artt. 45 e 53 D.Lgs. 165/2001
- Artt. 17 e 18 L. 109/1994
- Art. 90 D. Lgs. 163/ 2006
à illegittimo il conferimento di incarico professionale retribuito a parcella in favore del personale della stessa pubblica amministrazione per essere così, di fatto, cumulate le funzioni di dipendente pubblico e libero professionista e quindi per incompatibilità per cumulo di funzioni.
Ripercorrendo lâevoluzione normativa in materia il giudice contabile ha ricordato che la disposizione dellâart. 53 del D.Lgs 165/2001 ha ripreso il divieto già previsto per il pubblico impiego dallâart. 60 del D.P.R. 3/1957 che faceva divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire ai propri dipendenti incarichi di natura professionale per attività non comprese tra le funzioni istituzionalmente assegnate laddove non sia prevista da apposite disposizioni di legge e di contratto. Lâeventuale autorizzazione (nei limiti di legge) deve essere adottata dagli organi competenti, assicurando lâosservanza di criteri oggettivi e predeterminati e garantendo la realizzazione dellâinteresse della pubblica amministrazione.
Lâart. 17 della legge 109/1994 â oggi trasfuso nellâart. 90 del codice dei contratti â prevede che gli incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto tecnico alle attività di responsabile del procedimento possono essere attribuiti e conferiti ai dipendenti di essa pubblica amministrazione affidante, prevedendo forme di incentivazione tra essi incaricati ed i rispettivi collaboratori, secondo le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata e secondo le disposizioni organizzative e i principi previsti nel regolamento allâuopo assunto dallâente.
La stessa Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha qualificato lâattività di progettazione, direzione lavori ecc. come attività qualificata ma non di libera professione, confermando il divieto di assunzione di incarichi per i dipendenti a tempo pieno; ai dipendenti che intrattengono rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito assumere incarichi libero/professionali ma, previa partecipazione alla - ed allâesito della - procedura concorsuale e con le limitazioni temporali indicate dalle disposizioni normative.
Fa riscontro alla detta limitazione, il principio dellâomnicomprensività della retribuzione che permea tutto il rapporto di pubblico impiego e che impedisce la remunerazione delle attività che rientrano nelle mansioni dellâufficio ricoperto.
Ne consegue che lâincarico professionale per attività non rientranti tra i compiti istituzionalmente assegnati, per essere contrario a disposizione normativa ed al principio di esclusività che lega il dipendente pubblico allâente di appartenenza â anche al fine di evitare commistioni tra interessi pubblici e privati che potrebbero mettere in dubbio il principio costituzionale di imparzialità dellâazione amministrativa â è da qualificarsi illegittimo e da censurare con gli effetti anche di natura disciplinare che ne conseguono.
Il dirigente che ha assunto il provvedimento illegittimo - per la chiarezza normativa (che mai, anche nella sua evoluzione, ha posto in dubbio la separazione tra attività libero professionali e di pubblico dipendente) oltre che la esatta determinazione delle funzioni assegnate al funzionario pubblico â è responsabile anche a titolo di colpa grave del danno proprio per la funzione apicale ricoperta dal detto dipendente che non consente esimenti proprio per la chiarezza dei principi posti dallâordinamento a base del rapporto di pubblico impiego.
Né varrebbe, a elidere il concetto di danno, lâaver proceduto e convenuto la redazione di parcella secondo percentuali ridotte che potrebbero aver consentito un risparmio di spesa rispetto al libero professionista, non costituendo dispensa od emenda âlâeffettuazione di una spesa in violazione di chiara e puntuale normativaâ.
Lâatto illegittimo non può trovare giustificazione in un risparmio di spesa.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 30 aprile 2007
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