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Indici della Rassegna

Titolo
ZONA A TRAFFICO LIMITATO: il provvedimento di istituzione delle ZTL non richiede la comunicazione dell’avvio del procedimento
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(TAR Piemonte, sent. aprile 2007; Consiglio di Stato, sent. maggio 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Piemonte, Sez. I, sent. 4 aprile 2007, n. 1562
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 maggio 2006, n. 3259

Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
- D. Lgs. 267/2000

Il provvedimento con cui il Comune istituisce alcune zone a traffico limitato deve essere qualificato come un atto amministrativo generale al quale non si applica la regola della previa comunicazione dell’avvio del procedimento.

L’ istituzione della Zona a traffico limitato si colloca, da un punto di vista normativo e di intervento su due piani: il primo di competenza del sindaco, il quale adotta gli atti necessari per la limitazione della circolazione dei veicoli, il secondo, della Giunta comunale con cui viene introdotto il sistema di tariffazione per l’ accesso.
Il d. Lgs. 285/1992, conferisce, alla Giunta comunale l’ istituzione e l’individuazione delle Zone a Traffico Limitato, riconoscendo al Sindaco tale competenza laddove esistano ragioni urgenti legate a particolari esigenze come la prevenzione all’ inquinamento o la tutela di beni giuridici particolarmente rilevanti quali il patrimonio ambientale, naturale ed artistico, residuando,comunque, in capo al primo cittadino il potere di adottare i provvedimenti opportuni eventualmente modificando o integrando le precedenti delibere della Giunta.
Come in ogni provvedimento anche nell’ emanazione di quello che limita il traffico in ambito urbano, è necessario contemperare i differenti interessi tra loro configgenti, quali nel caso di specie, la tutela della salute, la sicurezza nella circolazione, la tutela ambientale e culturale da un lato e dall’ altro gli interessi delle categorie delle persone che, per ragioni professionali o meno, siano interessate dal provvedimento.
L’ atto con cui si limita la circolazione in una data zona si configura come un provvedimento destinato a tutti i soggetti che possono fare uso della viabilità urbana e pertanto deve essere qualificato come atto amministrativo generale al quale, in base all’ art. 13 comma 1 L. 241/1990 non si applica la norma cui all’ art. 7 della medesima disposizione circa la preventiva comunicazione dell’ avvio del procedimento.
La natura generale dell’ atto esime l’ organo emanante di dare comunicazione dell’ inizio dell’ iter procedimentale volto all’ adozione del provvedimento.
La ponderazione degli interessi che rientra nella valutazione esclusiva dell’ Ente non potrà essere sindacata dal Giudice amministrativo, il quale potrà conoscere il provvedimento impugnato non sotto l’ aspetto della congruità o opportunità , ma esclusivamente sotto il profilo della illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 30 aprile 2007
 
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