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Indici della Rassegna

Titolo
ILLEGITTIMITA’ DELLE RECINZIONI POSTE A MENO DI 150 MT. DALLA SPONDA DEL FIUME
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Friuli Venezia Giulia, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I – sent. 10 maggio 2007 n. 339
Riferimenti Normativi:
- Art. 142 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Il Fatto
Una Società si era vista negare, dal Comune, la DIA presentata per la realizzazione, su terreno di sua proprietà, di opere di recinzione e formazione di nuovo transito interpoderale, con l’assunto che tali lavori rientrerebbero nella fascia di rispetto ambientale di un corso d’acqua ex D.Lgs. n. 42/04. La Società istante, ritenendo erroneamente applicata da parte della P.A. la disciplina di vincolo sopra menzionata, propone ricorso al TAR chiedendo l’annullamento sia del provvedimento di diniego di DIA, sia dell’ordinanza del sindaco di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Il Principio
“Premesso che l’art. 142 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 pone come linea ideale dalla quale calcolare i 150 metri di zona di rispetto dei corsi d’acqua “le relative sponde o piedi degli argini”, si deve condividere la giurisprudenza richiamata e riportata dalla ricorrente a tenore della quale pur nell’apparente dicotomia usata dal legislatore la suddetta linea ideale non può che presupporre che i due termini, ai fini voluti dalla legge, si equivalgano. Ne segue che, nell’ottica di un giusto contemperamento tra interesse pubblico e interesse dei privati proprietari, è al termine sponda che occorre fare precipuo riferimento, intendendosi per sponda il confine naturale della ordinaria portata dell’acqua nelle sue variazioni stagionali, mentre gli argini costituiscono le barriere esterne per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccesionali.
Ciò premesso in diritto, poiché in fatto è risultato che l’intervento sanzionato si trova ad una distanza di non meno di 200 metri dalla linea di sponda come sopra definita, risulta del tutto irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune intimato, il fatto che viceversa il detto intervento si trovi a poche decine di metri dal piede delll’argine esterno, il quale nnon esplica affatto, nella specie, un afunzione analoga alla sponda, non ha cioè la funzione di contenere le piene ordinarie, bens’ costituisce soltanto una ulteriore barriera protettiva esterno per contrastare le eventuali piene eccezionali e pur minimo dubbio, dal fatto che i terreni tra la sponda (normale) e l’argine (eccezionale)sono tranquillamente oggetto gi coltivazione”.

Il Tar Friuli Venezia Giulia accoglie il ricorso con assorbimento di ogni altra doglianza.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 maggio 2007
 
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