Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO DI UN IMMOBILE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Abruzzo, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Abruzzo, l’Aquila, sez. I – sentenza 17 maggio 2007 n. 225.

Riferimenti Normativi:
- Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto
La Società ricorrente aveva preso in locazione finanziaria un ampio vano al secondo piano interrato di un fabbricato destinato ad uso laboratorio-officina, chiedendo al Comune il rilascio del permesso di costruzione per il cambio di destinazione d’uso (da garage a laboratorio) senza esecuzione di opere. Il Comune ritenendo l’istanza in contrasto con il regolamento edilizio comunale, dava esito negativo, sia perchè detti locali sono ricompresi al di sotto della linea di campagna ( e quindi interrati), sia perchè all’interno non esistono i rapporti minimi di aeroilluminazione posti a salvaguardia della salute e della igiene ambientale dei lavoratori.
La Società, ritenendo illegittima siffatta pronuncia, proponeva ricorso formulando censure di violazione e falsa applicazione delle predette norme regolamentari nonché di eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Principio
“Il Collegio ritiene, in punto di fatto e di diritto, che gli stessi locali non possono ritenersi conformi alle norme regolamentari igienico-sanitarie legittimamente richiamate dal Comune proprio in relazione al progettato cambio di destinazione d’uso (da garage a laboratorio) implicante ovviamente la presenza di operai e quindi la necessità di tutela della loro salute in conformità dei divieti e delle prescrizioni contenute nelle norme medesime.
Infondata è poi la censura relativa all’omessa valutazione della effettiva destinazione d’uso quasi trentennale degli stessi locali non come garage ma come laboratorio. E’ infondata perché in materia di urbanistica e di edilizia il potere conformativo e repressivo spettante all’Amministrazione non è suscettibile di prescrizione e/o di decadenza; sicché, in presenza di una istanza come quella di specie, mirata a sanare una situazione urbanistica ed edilizia attualmente illegittima e quindi attualmente non sanabile, ben poteva il Comune non tener conto del lungo tempo in cui si era consumata l’abusiva modifica di destinazione d’uso dei locali in questione e quindi ben poteva adottare il diniego impugnato.
Infondata è infine la censura relativa alla omessa valutazione del regime fiscale al quale lo stesso Comune assoggetta i locali in questione, ai fini del pagamento dell’I.C.I., infatti gli aspetti fiscali correlati alla classificazione catastale di un immobile non possono avere influenza determinante sulla destinazione d’uso che lo stesso immobile può legittimamente avere in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie locali”.

Il Tar Abruzzo, considerato quanto sopra, respinge il ricorso.



Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 maggio 2007
 
Valuta questa Pagina
stampa