Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE:
lâomissione del recupero concretizza danno e lâazione del dirigente va intesa come gravemente lesiva
 
	 
	
	
	    Abstract
	    (Corte dei Conti, sent. aprile 2007) 
	 
	
	    Testo
	    Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Giuris., sent. Abruzzo 23 aprile 2007 n. 432.
 
La disorganizzazione del servizio che ha impedito  la regolare  gestione del contenzioso è motivo di pregiudizio erariale  per il mancato incasso di proventi contravvenzionali; la detta  omissione organizzativa va a   vanificare anche lâopera di disincentivazione delle forze di polizia laddove i contravventori non sono stati posti nella condizione di saggiare  lâevento sanzionatorio correlato ineluttabilmente al fatto lesivo.
	Le responsabilità vanno fatte ricadere su coloro che, per le funzioni assegnate, avrebbero dovuto operare per la lineare efficienza del servizio contenzioso amministrativo garantendo lâiter procedimentale degli atti di accertamento e lâintroito dei proventi. 
Infatti spetta al dirigente - edotto dellâinadeguatezza del modello organizzativo, della carenza di mezzi e delle necessarie professionalità  -farsi carico delle indispensabili provviste per ovviare alle palesi difficoltà per garantire le entrate. 
Pari responsabilità va ascritta ai vertici politici che, a conoscenza delle gravi difficoltà operative in cui versa il servizio sanzioni e dellâinerzia e disinteresse del dirigente, il cui comportamento inerte provocava lâarchiviazione dei provvedimenti sanzionatori, avrebbero dovuto assumere  disposizioni  disciplinari ovvero rimuovere dallâincarico i dipendenti inadempienti.
Dei pregiudizi economici derivanti dalle archiviazioni dei procedimenti sanzionatori debbono rispondere quindi sia lâente territoriale che i dirigenti ed i funzionari  che hanno omesso lâassunzione di atti per la provvista di risorse, organizzazione, personale dando così adito ad un depauperamento  delle risorse ovvero alla perdita di introiti.
 
	 
	
	    Autore
	    Avv. M. T. Stringola 
	 
	
	    Data
	    martedì 15 maggio 2007 
	 
 
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