Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. VI , Sent. 02 maggio 2007, n. 1913
Riferimenti normativi:
- Art. 99 comma 3 D. Lgs. 267/2000 –

Ai fini della sostituzione del precedente segretario comunale a seguito della elezione del sindaco è sufficiente che il procedimento di nomina del nuovo segretario sia avviato entro 120 giorni dall’ insediamento del sindaco come previsto dall’ art. 99 comma 3 D. Lgs. 267/2000.

La figura del segretario comunale è attualmente regolata dal D. Lgs. n. 267/2000.
Preliminarmente si evidenzia come dalla disciplina emerge la presenza di un rapporto fiduciario tra il sindaco ed il segretario comunale.
Spetta, infatti al primo cittadino nominare il segretario, il quale cessa automaticamente dall’ incarico con la cessione del mandato di colui che lo ha eletto, continuando, comunque ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo.
In base al terzo comma dell’ art. 99 T.U.E.L. “ la nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.”
E proprio su tale comma si incentra la sentenza richiamata in epigrafe.
Si tratta di stabilire se ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3 è sufficiente l’ avvio del procedimento o sia necessario il perfezionamento del provvedimento di nomina.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe, ritiene che entro il periodo fissato normativamente sia sufficiente per il nuovo Sindaco attivare il procedimento di nomina del nuovo segretario.
I Giudici di Palazzo Spada si allineano quindi a quanto indicato dall’ art. 2 comma 2 D.L. 8/1999 (disposizione interpretativa della L. 127/1997) in base al quale una volta manifestata la volontà di sostituire il segretario, con l’ avvio nei termini del procedimento di nomina del nuovo “l’ attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo.”
In base all’ interpretazione che il legislatore ha dato deve ritenersi che il Sindaco non è tenuto a nominare il segretario entro i 120 giorni dal suo insediamento, ma il termine indicato è richiesto esclusivamente per avviare il procedimento, senza nemmeno alcun obbligo di motivazione in riferimento alla procedura di sostituzione.
La norma interpretativa chiarisce il senso della disposizione attribuendo alla medesima un significato obbligatorio per tutti,
Sulla scorta di tale ragionamento il Consiglio di Stato interpreta il limite temporale cui all’ art. 99 comma 3 T.U.E.L. esclusivamente al fine dell’ attivazione del procedimento ad opera del Sindaco per sostituire il segretario in carica, potendo la nomina perfezionarsi in un periodo successivo.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 maggio 2007
 
Valuta questa Pagina
stampa