Indici della Rassegna
Titolo
ACCESSO AGLI ATTI ED INTERESSE VANTATO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(TAR Lazio, Roma, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio, Roma, sent. 9 maggio 2007, n. 4155
Riferimenti Normativi:
- L. 15/2005
à rimesso al giudice amministrativo sia valutare la fondatezza delle ragioni portate dal soggetto istante al fine della legittimazione allâaccesso, sia appurare se la richiesta ostensione leda lâinteresse alla riservatezza di terzi che vantano un diritto a partecipare ad un giudizio per tutelare le proprie ragioni.
Secondo il disposto innovativo della legge 15/2005 non appare più sufficiente -rispetto alla pregressa formulazione normativa - che il soggetto istante si limiti a vantare la titolarità di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" da "specificare ed, ove occorra, comprovare" essendo stato prevista inesorabilmente che lâinteresse portato e meritevole di tutela sia anche attuale e caratterizzato da corretta qualificazione che può accertarsi solo a seguito ed in forza degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso lâiter procedimentale previsto.
Se la motivazione adotta da parte ricorrente sia palesemente rivolta alla conoscenza degli atti al fine pr5ecipuo di un controllo della loro legalità è quindi allâesame dellâiter seguito per la valutazione dei colleghi è inammissibile la pretesa ostensione se âpreordinato allâeventuale esercizio di una tutela giurisdizionaleâ.
La ragione motiva indicata nel presupposto dellâassunzione di atti ipoteticamente illegittimi al fine di poter verificare proprio lâesistenza delle ipotetiche illegittimità ed in carenza assoluto della prova e di elementi anche indiziari rendono priva di un minimo di concretezza la pretesa ostensione di talchè il giudicante rimane manchevole di personale convincimento.
Elementi questi che strutturano e configurano lâistanza de qua come, di fatto, preordinata al controllo generalizzato dellâoperato dellâamministrazione, obiettivo questo interdetto dal comma 3 dellâart.24 della legge n.241 del 1990 come sostituito dallâart.16 della legge n.15 del 2005.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 15 maggio 2007
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