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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI ED INTERESSE VANTATO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(TAR Lazio, Roma, sent. maggio 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio, Roma, sent. 9 maggio 2007, n. 4155

Riferimenti Normativi:
- L. 15/2005

È rimesso al giudice amministrativo sia valutare la fondatezza delle ragioni portate dal soggetto istante al fine della legittimazione all’accesso, sia appurare se la richiesta ostensione leda l’interesse alla riservatezza di terzi che vantano un diritto a partecipare ad un giudizio per tutelare le proprie ragioni.
Secondo il disposto innovativo della legge 15/2005 non appare più sufficiente -rispetto alla pregressa formulazione normativa - che il soggetto istante si limiti a vantare la titolarità di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" da "specificare ed, ove occorra, comprovare" essendo stato prevista inesorabilmente che l’interesse portato e meritevole di tutela sia anche attuale e caratterizzato da corretta qualificazione che può accertarsi solo a seguito ed in forza degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso l’iter procedimentale previsto.
Se la motivazione adotta da parte ricorrente sia palesemente rivolta alla conoscenza degli atti al fine pr5ecipuo di un controllo della loro legalità è quindi all’esame dell’iter seguito per la valutazione dei colleghi è inammissibile la pretesa ostensione se “preordinato all’eventuale esercizio di una tutela giurisdizionale”.
La ragione motiva indicata nel presupposto dell’assunzione di atti ipoteticamente illegittimi al fine di poter verificare proprio l’esistenza delle ipotetiche illegittimità ed in carenza assoluto della prova e di elementi anche indiziari rendono priva di un minimo di concretezza la pretesa ostensione di talchè il giudicante rimane manchevole di personale convincimento.
Elementi questi che strutturano e configurano l’istanza de qua come, di fatto, preordinata al controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, obiettivo questo interdetto dal comma 3 dell’art.24 della legge n.241 del 1990 come sostituito dall’art.16 della legge n.15 del 2005.


Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 15 maggio 2007
 
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